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Regesto

Arbitrato "de bono et aequo"; art. 3 lett. f, art. 31 cpv. 3 e art. 36 lett. f del concordato sull'arbitrato.
1. Oggetto del ricorso di diritto pubblico può essere solo la sentenza dell'autorità cantonale che si è pronunciata sul ricorso per nullità ai sensi dell'art. 3 lett. f et dell'art. 36 del concordato. Limiti del potere di esame del Tribunale federale (consid. 1).
2. Gli arbitri autorizzati a giudicare a termini di equità (art. 31 cpv. 3 del concordato) possono prescindere dall'applicazione dello stretto diritto, di regola anche di quello imperativo, eccettuate le disposizioni d'ordine pubblico: l'autorità cantonale che statuisce sul merito della sentenza arbitrale ravviserà arbitrio solo laddove il lodo dovesse apparire manifestamente iniquo (consid. 2a e b).
3. Il Tribunale federale annulla quindi la sentenza dell'autorità cantonale concernente un arbitrato "de bono et aequo", per il motivo dell'art. 36 lett. f del concordato, solo se questa autorità ha rifiutato in modo inammissibile di riconoscere che il lodo lede manifestamente l'equità (consid. 2c).

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referenza

Articolo: art. 36 del, art. 31 cpv. 3 del