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Regesto

Art. 134 num. 1 CP.
1. La messa in pericolo della salute o dello sviluppo intellettuale di un fanciullo si sussume all'art. 134 CP solo se è grave; deve inoltre essere reale (consid. 1).
2. L'intenzione deve essere diretta a maltrattamenti; non è necessario che si estenda al risultato, se questo è prevedibile (consid. 2).

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referenza

Articolo: art. 134 CP