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Regesto

1. Art. 6 e 14 DF del 23 marzo 1961 concernente l'autorizzazione per l'acquisto di fondi da parte di persone all'estero.
L'acquisto di appartamenti con il proposito di metterli globalmente e durevolmente a disposizione di ospiti va considerato come una forma d'investimento di capitali. Chi procede a tale operazione e, allo scopo di conseguire la necessaria autorizzazione, firma una dichiarazione, secondo cui l'acquisto è effettuato per uso personale e senza fine speculativo, viola l'art. 14 del DF (consid. 1 lett. b).
2. Art. 317 CP: falsità.
L'accertamento notarile della simultaneità di due dichiarazioni di volontà concerne un fatto di portata giuridica ai sensi del diritto federale. Ove sia inesatto, tale accertamento costituisce un falso ai sensi della menzionata disposizione (consid. 2 lett. c).

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referenza

Articolo: art. 14 del, Art. 317 CP