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Regesto

Art. 18 cpv. 3, art. 117 CP.
Nei reati commessi per negligenza e puniti in ragione dell'evento, quale l'omicidio colposo, l'evento può essere imputato all'agente soltanto laddove esso non si sarebbe prodotto, secondo un alto grado di verosimiglianza, se l'agente avesse fatto uso della prudenza che si poteva da lui ragionevolmente pretendere (consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 18 cpv. 3, art. 117 CP