Regesto
Art. 187 cpv. 2 previgente CP e art. 190 cpv. 3 CP; violenza carnale aggravata, crudeltà.
Il reato aggravato è dato solo laddove il carattere illecito sia accresciuto in misura importante (conferma della giurisprudenza). L'agente agisce con crudeltà quando infligga alla vittima sofferenze particolari, considerevolmente maggiori di quelle inerenti nel reato non aggravato.
Il fatto di stringere con forza la gola, durante alcuni minuti e in modo intermittente, costituisce una forma di crudeltà.