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Regesto
- Carente una regolamentazione nel diritto delle assicurazioni sociali, il tema deve essere risolto secondo i principi del diritto civile, nella misura in cui essi sono compatibili con quelli del diritto delle assicurazioni sociali (consid. 2c, d; conferma della giurisprudenza).
- Anche se l'affiliazione alla cassa malati è intervenuta prima dell'entrata in vigore, il 1o gennaio 1988, del nuovo diritto matrimoniale, il tema della responsabilità deve essere esaminato alla luce delle nuove disposizioni, se il debito contributivo è sorto dopo detta data (consid. 3).
- Nel caso di specie la responsabilità solidale del coniuge giusta l'art. 166 cpv. 3 CC è negata, dal momento che il debito contributivo preteso, benché sorto durante la vita comune, trova fondamento in un'assicurazione sottoscritta prima del matrimonio e senza tener conto della sua futura conclusione (consid. 4 a 6).
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