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Regesto

Art. 68 cpv. 1 lett. d OG, art. 598 cpv. 2 CC; provvedimenti assicurativi per una petizione d'eredità pendente all'estero.
I provvedimenti assicurativi ai sensi dell'art. 598 cpv. 2 CC non possono essere impugnati con un ricorso per riforma, ma sono suscettivi di un ricorso per nullità (consid. 1).
Applicazione della LDIP a misure cautelari emanate prima della sua entrata in vigore (consid. 2).
Il mantenimento di provvedimenti assicurativi ordinati in Svizzera, in vista del riconoscimento di un giudizio straniero su un'azione in petizione d'eredità, si giustifica se le pretese successorie dell'istante non appaiono a priori infondate. A tal fine l'autorità svizzera deve esaminare la portata, giusta il diritto straniero applicabile, delle decisioni e dei documenti esteri già riconosciuti in Svizzera per determinare se l'istante non sia stato validamente escluso dalla successione (consid. 3 e 4).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 598 cpv. 2 CC