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Regesto

Imposta sul valore aggiunto nell'ambito della realizzazione di un fondo in un fallimento; ripartizione della somma ricavata (art. 262 LEF).
L'imposta sul valore aggiunto dovuta in seguito alla realizzazione di un fondo, è da prelevare in primo luogo dalla somma ricavata dal relativo fondo (consid. 2).

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referenza

Articolo: art. 262 LEF