Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Regesto
Il metodo sintetico è un metodo di natura eccezionale, che è (unicamente) ammissibile quando il calcolo dei valori iniziali degli impianti sulla base dei documenti storici non è possibile. Una certa riduzione dei valori calcolati in maniera sintetica è giustificata, la deduzione del 20,5 % operata dall'ElCom risulta tuttavia troppo elevata (consid. 6).
L'applicazione cumulativa della deduzione addizionale (forfettaria) del 20 % secondo l'art. 13 cpv. 4 OAEl in caso di valori calcolati in maniera sintetica non è ammissibile, siccome essa mira alle medesime correzioni perseguite con la correzione concreta eseguita dall'ElCom. La deduzione forfettaria del 20 % secondo l'art. 13 cpv. 4 OAEl in luogo di una correzione concreta dei valori in caso di valori calcolati sinteticamente resta tuttavia ammissibile fintanto che i gestori di rete non possono provare (come nella fattispecie) che questa deduzione conduce nel caso particolare ad una valutazione contraria alla legge (consid. 7).
L'applicazione di un tasso d'interesse calcolatorio ridotto per gli impianti messi in esercizio prima del 1° gennaio 2004 (art. 31a cpv. 1 OAEl) è conforme alla legge. La realizzazione delle condizioni per il riconoscimento di un'eccezione (art. 31a cpv. 2 OAEl) dev'essere provata dall'impresa d'approvvigionamento d'energia che se ne prevale. Nel caso in esame, la domanda d'applicazione di un tasso d'interesse più elevato è infondata (consid. 8).
Non è nemmeno criticabile il fatto di accettare come capitale netto d'esercizio necessario all'esercizio della rete e di applicare allo stesso il tasso d'interesse calcolatorio solamente una metà della cifra d'affari mensile (consid. 9).
contenuto
documento intero
regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo:
art. 13 cpv. 4 OAEl,