Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Procedura di rivendicazione. Quando il debitore non ha il possesso esclusivo di una cosa ma lo condivide con il terzo rivendicante, la procedura di rivendicazione è eseguita conformemente all'art. 109 LEF e non dev'essere fissato un termine al debitore, giusta l'art. 106 LEF, per contestare la pretesa. Se i creditori non danno seguito alcuno al termine loro assegnato giusta l'art. 109 LEF, gli oggetti rivendicati sono esclusi dal pignoramento qualunque sia la situazione giuridica di merito.
Rinuncia alla vendita, quando il ricavo sarebbe senza dubbio insufficiente a coprire le spese.
Pignoramento complementare da eseguire d'ufficio; condizioni.

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 109 LEF, art. 106 LEF