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Regesto

Art. 13 cp. 1 CP; perizia psichiatrica.
Il giudice deve ordinare siffatta perizia non soltanto quando si trova in dubbio circa la responsabilità dell'imputato, ma anche quando i suoi dubbi vertono sull'applicazione e, se è il caso, sulla scelta di uno dei provvedimenti previsti negli art. 14 sgg. CP per gli irresponsabili e i deliquenti di responsabilità scemata.

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referenza

Articolo: Art. 13 cp, art. 14 sgg. CP