Regesto
Accreditivo. Solidarietà.
La forza di cosa giudicata del giudizio contro uno dei debitori solidali non si estende al rapporto tra il creditore e l'altro debitore solidale (consid. 3).
Obbligo dell'emittente di un accreditivo irrevocabile e non trasferibile di inserire nell'avviso d'apertura una clausola di copertura convenuta internamente con il beneficiario, per evitare che quest'ultimo usi l'avviso in modo abusivo nei confronti dei terzi (consid. 4-7).
- Nesso causale adeguato (consid. 4).
- Illiceità (consid. 5).
- Colpa (consid. 6).
- Colpa concorrente del danneggiato (consid. 7).