Regesto
Reintegrazione nella cittadinanza svizzera, Art. 58 bis LCit.
Le cittadine straniere che, divenute svizzere in virtù di un primo matrimonio, hanno perso, prima dell'entrata in vigore della legge federale del 1952, la cittadinanza svizzera in seguito a un secondo matrimonio contratto con uno straniero, non possiedono un diritto ad essere reintegrate, ma possono esserlo ove circostanze speciali giustifichino tale provvedimento.
Accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 104 lett. b OG).