Regesto
Diritto all'assistenza giudiziaria; indigenza (art. 4 Cost.).
Non è compatibile con l'art. 4 Cost. la prassi secondo cui il possessore di un'automobile, che non risulta avere natura impignorabile, non è indigente indipendentemente dalla questione di sapere se la sua situazione patrimoniale, incluso il valore dell'autovettura, gli permetterebbe di pagare totalmente o in parte i costi del processo (consid. 3).
In determinate circostanze una decisione cantonale concernente l'assistenza giudiziaria emanata nei confronti di entrambi i coniugi dev'essere annullata anche nella misura in cui tocca il coniuge che non l'ha impugnata; circostanze del concreto caso (consid. 4).