Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regesto

Art. 43 n. 3 cpv. 2 e 3 CP, art. 44 n. 1 cpv. 1 CP; trattamento ambulatorio degli alcolizzati e dei tossicomani, portata del rinvio alla disposizione sulle misure per i delinquenti anormali mentali.
Il rinvio previsto dall'art. 44 n. 1 cpv. 1 terza proposizione CP concerne sia la decisione di ordinare un trattamento ambulatorio (art. 43 n. 2 cpv. 2 CP) che quelle di revocarlo (art. 43 n. 3 cpv. 2 e 3 CP) (consid. 2a).
Ove l'autorità competente per l'esecuzione constati l'insuccesso o l'inefficacia del trattamento ambulatorio, il giudice deve decidere se sia opportuno sostituirlo con una misura analoga o con un'altro trattamento ambulatorio, oppure con un collocamento in una casa di salute o di custodia o con un internamento, o ancora se sia eventualmente appropriato non ordinare nessun'altra misura (consid. 2b).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 43 n. 3 cpv. 2 e 3 CP, art. 44 n. 1 cpv. 1 CP, art. 43 n. 2 cpv. 2 CP