Regesto
Art. 61 lett. d LPGA; reformatio in pejus nella procedura di ricorso di primo grado.
Considerati il fine e la sistematica dell'art. 61 lett. d LPGA, la normativa non prevede che un tribunale cantonale delle assicurazioni possa procedere a una reformatio in pejus della decisione impugnata, soltanto quando essa dovesse rilevarsi manifestamente errata e la correzione sia di considerevole importanza (precisazione della giurisprudenza; consid. 4).