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Regesto

Art. 55 LIE; art. 121 segg., 123quater dell'Ordinanza sugli impianti a corrente forte; art. 2 del Regolamento sul contrassegno di sicurezza. Messa in circolazione di apparecchi elettrici.
Il commerciante con sede nella Repubblica federale di Germania che vende direttamente a privati in Svizzera apparecchi elettrici che non sono stati oggetto di una prova e che non sono muniti di un segno distintivo di sicurezza ai sensi degli art. 121 segg. dell'Ordinanza sugli impianti a corrente forte, mette in circolazione gli apparecchi in Svizzera, anche se il contratto di compravendita sia concluso nella Repubblica federale di Germania nella sede del commerciante e in applicazione del diritto germanico. È al proposito irrilevante che un apparecchio elettrico importato dall'acquirente in Svizzera per il proprio uso personale non sia, secondo la prassi delle autorità competenti, soggetto all'obbligo della prova e dell'apposizione del segno distintivo (consid. 1-3).
Nella fattispecie non è dato un errore sui fatti o un errore di diritto (consid. 4).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 55 LIE, art. 2 del