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Regesto

Art. 321c cpv. 2 CO; contratto di lavoro; compensazione di ore supplementari mediante congedo.
La compensazione del lavoro straordinario mediante un congedo presuppone il consenso del lavoratore anche dopo che il datore di lavoro ha disdetto il rapporto di lavoro esonerando nel contempo il lavoratore dall'obbligo di lavorare durante il termine di disdetta (consid. 5).

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referenza

Articolo: Art. 321c cpv. 2 CO