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Regesto

Contratto di lavoro; considerazione di un'eccedenza di ore realizzata nell'ambito di un orario di lavoro flessibile.
Il lavoratore deve in linea di principio compensare mediante congedo un saldo di ore attivo. Un'indennità entra unicamente in linea di conto se i bisogni aziendali o le direttive del datore di lavoro non permettono di compensare un tale saldo attivo durante l'orario di lavoro flessibile e rispettando eventuali fasce obbligatorie; in questo caso l'eccedenza di ore non è da qualificare quale credito attivo di ore, ma come vere e proprie ore supplementari (consid. 3).