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Regesto

Posizione giuridica, revoca e ricusazione del commissario nella procedura concordataria, specialmente nel concordato delle banche e delle casse di risparmio. Ricorso al Tribunale federale.
1. Posizione giuridica del commissario del concordato in genere (consid. 2). Nel concordato usuale il commissario che non è funzionario è sottoposto al potere disciplinare dell'autorità dei concordati (consid. 2 a). La stessa regola vale per il commissario nella procedura concordataria delle banche e delle casse di risparmio (consid. 2 b). L'autorità dei concordati decide pure le contestazioni circa il quesito di sapere se questi organi sono tenuti di ricusarsi in virtù dell'art. 10 LEF che è loro applicabile per analogia (consid. 2 c).
2. In quale misura le decisioni delle autorità cantonali di vigilanza (art. 13 LEF) che ordinano o rifiutano provvedimenti disciplinari possono essere impugnate davanti al Tribunale federale mediante il ricorso previsto all'art. 19 LEF? (Richiamo della giurisprudenza). Un simile ricorso non è ammissibile contro le decisioni disciplinari dell'autorità dei concordati nella procedura concordataria ordinaria. Per contro, nel concordato delle banche e casse di risparmio, tutte le decisioni dell'autorità concordataria, comprese quelle che concernono la revoca del commissario, possono essere deferite al Tribunale federale; lo stesso dicasi per le decisioni dell'autorità dei concordati concernenti la ricusazione del commissario (art. 53 cpv. 2 RE della LBCR del 30 agosto 1961, RU 1961 p. 719 e segg; consid. 3).
3. Una comunicazione qualificata come prematura e inesatta dal destinatario giustifica la revoca o la ricusazione del commissario? (consid. 4).

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referenza

Articolo: art. 10 LEF, art. 13 LEF, art. 19 LEF