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Regesto

Art. 2 num. 1 e 3 LBI.
1. Ratio legis e portata dell'art. 2 num. 3 LBI (consid. 1 b e c). Brevettabilità dell'invenzione consistente nell'utilizzazione di composti chimici aromatizzanti quali additivi per alimenti o bevande (consid. 1a e 3).
2. Nozione di alimenti e di bevande ai sensi dell'art. 2 num. 3 LBI (consid. 2).
3. L'esclusione del brevetto a causa d'illegalità (art. 2 num. 1 LBI) è stata implicitamente abrogata dall'art. 4 quater della Convenzione di Parigi per la protezione delle proprietà intellettuale, testo di Lisbona, entrato in vigore per la Svizzera il 17 febbraio 1963 (consid. 4).