Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Forza derogatoria del diritto federale. Limitazione cantonale della circolazione dei veicoli cingolati (art. 3, 5, 43 e 106 LCS).
1. Sulle strade aperte in modo generale ai veicoli a motore, la circolazione di questi ultimi, inclusa quella dei veicoli cingolati, può essere oggetto di un divieto cantonale soltanto se tale divieto è debitamente indicato con il segnale corrispondente, ai sensi dell'art. 5 LCS (consid. 3).
2. Per converso, la circolazione dei veicoli cingolati, al pari di quella degli altri veicoli a motore, può essere vietata fuori delle strade carrozzabili senza che occorra indicare tale divieto con la segnaletica corrispondente (art. 43 cpv. 1 e art. 5 cpv. 1 e 2 LCS) (consid. 4b).
3. I cantoni rimangono competenti a disciplinare la circolazione dei veicoli a motore, e quindi anche dei veicoli cingolati, fuori delle aree di circolazione soggette alla LCS (consid. 4c).

contenuto

documento intero:
regesto: tedesco francese italiano

navigazione

Nuova ricerca