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Regesto

Art. 38 cpv. 4 in relazione con l'art. 60 cpv. 2 e l'art. 82 cpv. 2 LPGA; art. 30 e 7 cpv. 2 del Codice di procedura e di giurisdizione amministrativa del 23 maggio 1991 del Canton Friburgo (CPGA/FR): Sospensione dei termini nella procedura di ricorso di prima istanza.
Nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie, dell'assicurazione contro gli infortuni, dell'assicurazione militare come pure dell'assicurazione disoccupazione (consid. 4.3.2), le disposizioni cantonali di procedura, positive o negative, esistenti all'entrata in vigore della LPGA (qui: art. 30 CPGA/FR; consid. 4.4.2) rimangono applicabili alla procedura di ricorso di prima istanza durante il periodo transitorio dell'art. 82 cpv. 2 LPGA o fino al loro adattamento anticipato alla LPGA. Né la riserva impropria in favore del diritto federale giusta l'art. 7 cpv. 2 CPGA/FR (consid. 4.4.5), né il principio della protezione della buona fede (consid. 4.4.6) sono tali da modificare questa circostanza.

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referenza

Articolo: art. 82 cpv. 2 LPGA, art. 30 e 7 cpv. 2 del