Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

1. Art. 94 cpv. 1 CP (testo della LF 18 marzo 1971). La decisione sulla liberazione condizionale da una casa d'educazione spetta all'autorità d'esecuzione e non al giudice penale (consid. 1).
2. Art. 103 lett. a OG. Il giudice dei minorenni non ha qualità per interporre ricorso di diritto amministrativo contro una decisione dell'autorità d'esecuzione (consid. 2).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 94 cpv. 1 CP, Art. 103 lett. a OG