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Regesto

Art. 117 CP; omicidio colposo risultante da un'omissione.
1. La determinazione del grado di probabilità con cui l'atto a cui era tenuto l'agente ma che è stato da lui omesso avrebbe potuto evitare l'infortunio mortale concerne la causalità naturale e rientra quindi nella sfera dell'accertamento dei fatti (consid. 1).
2. Rapporto di causalità in caso d'intervento di un fattore esterno (materiale difettoso); esistenza ammessa nella fattispecie di un rapporto di causalità adeguata tra l'omissione e l'evento (consid. 2).

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referenza

Articolo: Art. 117 CP