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Regesto

Autonomia comunale; diniego d'approvazione da parte dell'autorità cantonale di norme comunali in materia di costruzioni e di zone.
L'autonomia comunale non è violata dal rifiuto di approvare, perché contraria al § 56 della legge zurighese sulla pianificazione del territorio e sulle costruzioni, una disposizione comunale che autorizza nella zona industriale l'insediamento di aziende commerciali e di aziende di servizi, escludendone peraltro i centri commerciali. La menzionata norma del diritto cantonale può essere interpretata nel senso che è consentito ai comuni di autorizzare in modo generale o di vietare in modo generale l'insediamento delle aziende commerciali o di servizi nella zona industriale, ma non di escluderne determinate categorie di tali aziende (consid. 3).
Esula dall'ambito dell'autonomia dei comuni zurighesi la disciplina concernente l'obbligo di creare spazi verdi od arborizzati e l'estensione di tale obbligo (consid. 4).