Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

1. La realizzazione di un credito pignorato può avvenire con vendita all'asta se i creditori procedenti non ne domandano la cessione in pagamento. Le modalità relative al prezzo di aggiudicazione sono stabilite dall'art. 129 LEF (consid. 1).
2. Pagamento del prezzo di aggiudicazione per compensazione? (consid. 2).
3. Aggiudicazione nulla o soltanto annullabile? (consid. 3).
4. Il debitore del credito pignorato e aggiudicato si libera validamente pagando nelle mani dell'aggiudicatario che esibisce il verbale di aggiudicazione (consid. 4).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 129 LEF