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Regesto

Art. 320 CP; violazione del segreto d'ufficio.
Se determinate informazioni siano state conosciute nel quadro di una funzione va deciso in base alle circostanze del caso concreto (consid. 2c/cc).
Chi, fortuitamente, come qualsiasi altro cittadino e al di fuori del servizio, prima o dopo quest'ultimo, viene a conoscenza d'informazioni concernenti la sua attività, o poteva procurarsele senz'altro e aveva addirittura diritto d'averne conoscenza, non si rende colpevole di violazione del segreto d'ufficio se le divulga (consid. 2c/bb).

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referenza

Articolo: Art. 320 CP