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Regesto

Art. 3c cpv. 1 lett. g LPC: Le condizioni per il computo di una sostanza alla quale si è rinunciato sono alternative.
Affinché una sostanza alla quale si è rinunciato possa essere presa in considerazione per il conteggio delle prestazioni complementari, occorre, per giurisprudenza, che tale rinuncia sia avvenuta "senza obbligo giuridico", rispettivamente "senza controprestazione adeguata". Queste due condizioni non sono da intendere cumulativamente, bensì alternativamente. (consid. 4.3 seg.)
Lasciata aperta la questione di sapere se la rinuncia in adempimento di un dovere morale costituisca una rinuncia ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC. (consid. 4.2)