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Regesto

Art. 6 bis e 24 LMF, violazione del diritto delle marche.
a) Anche chi è titolare di una marca all'estero, può utilizzarla in Svizzera soltanto con il consenso del titolare della marca in questo paese, o, se vi sono più titolari, con il consenso di almeno uno di questi. Lo stesso dicasi anche quando il titolare all'estero appartiene al medesimo "concern" del o dei titolari della marca svizzera (consid. 1 e 2).
b) La legge sulle marche tutela solo contro le contraffazioni, le imitazioni o apposizioni abusive della marca che possono costituire un pericolo (perlomeno astratto) di ingannare il pubblico sulla provenienza della merce. Questo pericolo non esiste quando la merce proviene da un "concern" e la relativa marca, nell'opinione corrente del pubblico svizzero, è riferita non all'impresa del titolare ma ad un'impresa qualsiasi del "concern" (consid. 3).

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Articolo: Art. 6 bis e 24 LMF