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Regesto

Art. 4 CF. Procedura in materia di licenza edilizia.
1. Non commette, di massima, arbitrio l'autorità che applica ad una domanda di costruzione il diritto vigente almomento della decisione anzicchè quello in vigore quando l'istanza fu presentata. Occorre tuttavia che l'autorità non abbia procrastinato in modo intollerabile l'evasione della domanda al fine di consentire l'elaborazione e l'entrata in vigore delle nuove norme (consid. 4 lett. a).
2. Anche nei rapporti di diritto amministrativo vige il principio della buona fede. L'autorità non può quindi avvalersi del ritiro d'una domanda di costruzione conforme alla legge, quand'essa medesima ha indotto l'interessato ad operarlo, affinchè fossero seguite le di lei suggestioni (consid. 4 lett. b e c).
3. Il Tribunale federale può invitare le autorità cantonali a rilasciare un permesso di polizia rifiutato a torto. Eccezione al principio della natura cassatoria del ricorso di diritto pubblico (consid. 5).