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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_22/2023  
 
 
Sentenza del 16 ottobre 2023  
 
I Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Jacquemoud-Rossari, Presidente, 
Denys, Muschietti, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.A.________, 
patrocinato dall'avv. Giuseppe Gianella, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Tentato omicidio intenzionale, commisurazione della pena, diritto di essere sentito, principio "ne bis in idem", 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 18 novembre 2022 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2022.311). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con sentenza del 22 dicembre 2020, la Corte delle assise criminali ha riconosciuto A.A.________, cittadino italiano, autore colpevole di tentato omicidio intenzionale, commesso con dolo eventuale, per avere, l'11 aprile 2019, a X.________, presso l'abitazione coniugale, tentato di uccidere la moglie B.A.________. La Corte gli ha rimproverato di avere aggredito la moglie scaraventandola dapprima nella vasca da bagno, facendole battere la testa contro il rubinetto, rovesciandole poi in testa un secchio contenente acqua e candeggina e in seguito premendole con la mano aperta da tergo la nuca, spingendole il viso sul fondo della vasca (il cui tappo di scolo era chiuso). Successivamente egli ha raggiunto la moglie nel salotto, dove era riuscita a fuggire, l'ha afferrata con la mano destra al collo e l'ha scaraventata sul divano. Dopo che la vittima è riuscita a liberarsi dalla presa portandosi le due braccia davanti al collo per proteggerlo da ulteriori strette, l'imputato ha iniziato a colpirla con ripetuti pugni sul costato e uno sulla tempia sinistra, mordendole inoltre il labbro superiore. A causa del dolore, la moglie ha abbandonato la posizione protettiva al collo ed è caduta dal divano, là dove l'imputato l'ha subito afferrata al collo da tergo con il suo avambraccio destro, stringendolo e dicendole nel contempo: "adesso sì che ti ho preso bene ora non ti mollo più". La stretta ha provocato alla vittima l'annebbiamento della vista e la perdita dei sensi. Mentre la moglie si trovava a terra, l'imputato continuava a colpirla con calci su tutto il corpo, interrompendo il suo agire dopo essersi accorto che di lì a poco il loro figlio sarebbe rientrato a casa da scuola.  
L'imputato è inoltre stato riconosciuto autore colpevole di lesioni gravi, commesse a danno della moglie il 21 maggio 2012, lesioni semplici qualificate ripetute, inferte al coniuge specificatamente il 4 luglio 2015, il 13 novembre 2016, il 5 febbraio 2017, il 28 novembre 2017, nonché in date imprecisate nel periodo dal 22 dicembre 2013 al 10 aprile 2019. Egli è pure stato dichiarato autore colpevole di vie di fatto reiterate, commesse sempre nei confronti della moglie presso l'abitazione coniugale nel periodo dal 22 dicembre 2017 al giugno del 2018, e di minaccia ripetuta per atti avvenuti in circostanze analoghe nel periodo dal 22 dicembre 2013 al 10 aprile 2019. È parimenti stato dichiarato autore colpevole di ripetuta contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti. La Corte delle assise criminali lo ha contestualmente prosciolto dalle accuse di esposizione a pericolo della vita altrui, di tentate lesioni gravi, di ripetute lesioni semplici qualificate, in parte tentate, di lesioni semplici qualificate, di vie di fatto reiterate, di ripetuta minaccia e di infrazione alla legge sulle armi riguardo ad ulteriori imputazioni contenute nell'atto di accusa. L'imputato è stato condannato alla pena detentiva di sei anni e sei mesi e al pagamento della multa di fr. 500.--. Nei suoi confronti è inoltre stato ordinato un trattamento stazionario ai sensi dell'art. 59 cpv. 3 CP e l'espulsione dal territorio svizzero per la durata di cinque anni. 
 
B.  
Dopo avere svolto un dibattimento il 27 aprile 2022, con sentenza del 19 maggio 2022 la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha parzialmente accolto un appello presentato da A.A.________ contro il giudizio di primo grado. Rilevato che i punti del dispositivo relativi alla condanna per le imputazioni di lesioni gravi, di lesioni semplici qualificate ripetute e di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti ripetuta erano passati incontestati in giudicato, la CARP ha confermato la colpevolezza dell'imputato per i reati di vie di fatto reiterate per i fatti commessi presso l'abitazione coniugale nel periodo dal 22 dicembre 2017 al giugno del 2018 e di minaccia ripetuta per quelli avvenuti nel periodo dal 22 dicembre 2013 al 10 aprile 2019. La Corte cantonale ha per contro prosciolto A.A.________ dall'imputazione di tentato omicidio intenzionale per i fatti dell'11 aprile 2019. Lo ha condannato alla pena detentiva di tre anni e sei mesi e alla multa di fr. 500.--. Nei suoi confronti è inoltre stata ordinata la misura del trattamento ambulatoriale giusta l'art. 63 CP. La CARP ha disposto la trasmissione della sentenza all'autorità amministrativa per la decisione sui provvedimenti in materia di diritto degli stranieri. 
 
C.  
Con sentenza 6B_803/2022 del 26 ottobre 2022 il Tribunale federale ha accolto un ricorso in materia penale presentato contro la sentenza della CARP dal Ministero pubblico, che aveva impugnato il proscioglimento dell'imputato dall'accusa di tentato omicidio intenzionale. Il Tribunale federale ha rinviato gli atti alla Corte cantonale per un nuovo giudizio su tale imputazione, e quindi sulla commisurazione della pena e sui provvedimenti in materia di diritto degli stranieri. 
 
D.  
Statuendo nuovamente sulla causa in procedura scritta, con sentenza del 18 novembre 2022 la CARP ha dichiarato A.A.________ autore colpevole di tentato omicidio intenzionale, commesso con dolo eventuale, e lo ha condannato alla pena detentiva di sei anni e sei mesi e al pagamento di una multa di fr. 500.--. La Corte cantonale ha inoltre ordinato nei suoi confronti l'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di cinque anni. 
 
E.  
A.A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale del 5 gennaio 2023 al Tribunale federale. Chiede in via principale di annullarla e di rinviare gli atti alla Corte cantonale per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi. In via subordinata, postula l'annullamento dei dispositivi della sentenza impugnata relativi alla commisurazione della pena, alla misura del trattamento ambulatoriale, all'ordine di espulsione e al risarcimento del torto morale a favore dell'accusatrice privata e il rinvio degli atti per una nuova decisione su questi punti. Fa valere la violazione del diritto di essere sentito, del principio "ne bis in idem" e di disposizioni del CPP e del CP. Il ricorrente chiede inoltre di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Presentato dall'imputato, che ha partecipato alla procedura dinanzi alla precedente istanza, le cui conclusioni sono state disattese (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF), e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF), il gravame è tempestivo (art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. c LTF) e sotto i citati aspetti ammissibile.  
 
1.2. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF). Non è vincolato né agli argomenti sollevati nel gravame né ai considerandi della precedente istanza. Esso può accogliere il ricorso sulla base di un motivo non invocato, rispettivamente respingerlo con una motivazione diversa da quella addotta dalla precedente istanza (DTF 143 V 19 consid. 2.3; 141 V 605 consid. 1, 657 consid. 2.2 e rinvio).  
 
2.  
 
2.1. Una decisione di rinvio del Tribunale federale (art. 107 cpv. 2 LTF) vincola sia l'autorità alla quale la causa è rinviata sia, se deve nuovamente statuire sulla controversia, il Tribunale federale stesso. Riservati eventuali nova che dovessero essere ammissibili, né la precedente istanza né le parti possono fondarsi su una fattispecie diversa o esaminare l'oggetto del litigio basandosi su considerazioni respinte esplicitamente o non prese minimamente in considerazione nella sentenza di rinvio (DTF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.3.3; 135 III 334 consid. 2 e rinvii). La nuova decisione dell'istanza precedente è limitata al tema che risulta dai considerandi del Tribunale federale quale oggetto del nuovo giudizio (DTF 143 IV 214 consid. 5.2.1).  
 
2.2. Con la sentenza 6B_803/2022 del 26 ottobre 2022, il Tribunale federale ha annullato i dispositivi della sentenza del 19 maggio 2022 della CARP relativi al proscioglimento dall'imputazione di tentato omicidio intenzionale, alla commisurazione della pena e alle misure in materia di diritto degli stranieri, rinviandole la causa per un nuovo giudizio al riguardo. I punti relativi alla misura del trattamento ambulatoriale e al risarcimento del torto morale all'accusatrice privata non sono stati oggetto della sentenza di rinvio e non sono quindi più stati trattati dalla Corte cantonale. L'impugnativa diretta contro di essi in questa sede è pertanto inammissibile. Peraltro, il ricorso non contiene censure motivate al riguardo.  
 
3.  
 
3.1. Il ricorrente lamenta una violazione del diritto di essere sentito. Rimprovera alla Corte cantonale di non avere eseguito uno scambio di scritti prima di pronunciare il giudizio del 18 novembre 2022. Adduce che, con atto del 7 novembre 2022, la CARP si è limitata a fissargli un termine entro il quale comunicare se chiedeva un nuovo dibattimento o se vi rinunciava. Sostiene che con la sua comunicazione dell'8 novembre 2022 alla Corte cantonale, egli avrebbe unicamente rinunciato ad un nuovo dibattimento d'appello, non al suo diritto di esprimersi sulla causa. Adduce che si sarebbe atteso l'assegnazione da parte della CARP di un termine per inoltrare una presa di posizione scritta prima ch'essa emanasse il nuovo giudizio. Ciò, in particolare, ove si consideri che la sua situazione personale avrebbe dovuto essere nuovamente accertata essendo trascorsi diversi mesi dal precedente giudizio ed essendo egli stato nel frattempo scarcerato.  
 
3.2.  
 
3.2.1. La procedura di appello è disciplinata dagli art. 403 segg. CPP. Quale rimedio giuridico primario contro le sentenze di primo grado, l'appello è concepito in linea di principio come una procedura orale e contraddittoria (DTF 143 IV 288 consid. 1.4.2). Secondo l'art. 405 cpv. 1 CPP, la procedura orale di appello è retta dalle disposizioni concernenti il dibattimento di primo grado (art. 339 segg. CPP). La procedura di ricorso prosegue il procedimento penale e riprende gli atti procedurali già esistenti. Si basa sulle prove assunte nel corso della procedura preliminare e della procedura dibattimentale di primo grado (art. 389 cpv. 1 CPP), purché siano state raccolte correttamente sotto il profilo processuale (art. 389 cpv. 2 CPP; DTF 147 IV 127 consid. 2.1).  
 
3.2.2. La procedura scritta di appello costituisce un'eccezione (DTF 147 IV 127 consid. 2.2.1) e soggiace a severe condizioni (DTF 139 IV 290 consid. 1.1). L'art. 406 CPP enumera in modo esaustivo i casi in cui l'istanza di appello può trattare l'appello in procedura scritta, con (cpv. 2) o senza il consenso delle parti (cpv. 1). Il consenso delle parti tuttavia non supplisce ai presupposti legali dell'art. 406 cpv. 2 CPP, che devono essere adempiuti cumulativamente, ma si aggiunge ad essi (DTF 147 IV 127 consid. 2.2.2 e 2.2.3). L'art. 406 CPP è una disposizione potestativa. Essa non esime il tribunale d'appello dall'esaminare nel singolo caso se la rinuncia al pubblico dibattimento sia compatibile con l'art. 6 n. 1 CEDU. Nel procedimento penale, l'imputato ha diritto a una pubblica udienza e alla pronuncia di una sentenza in conformità con l'art. 6 n. 1 CEDU. Questo diritto rientra nella garanzia globale di un processo equo (DTF 147 IV 127 consid. 2.3.1).  
Giusta l'art. 406 cpv. 1 lett. a CPP, il tribunale d'appello può trattare l'appello in procedura scritta se occorre statuire esclusivamente in merito a questioni giuridiche. Trattasi di una costellazione in cui non vi è alcuna ridiscussione dei fatti. La distinzione tra fatti e diritto non è sempre agevole. Nel dubbio, il tribunale d'appello deve trattare l'appello in procedura orale (DTF 139 IV 290 consid. 1.1). Se deve procedere a una nuova valutazione delle prove, il tribunale d'appello si china su questioni di fatto e non può vagliare l'appello in procedura scritta secondo l'art. 406 cpv. 1 lett. a CPP (DTF 139 IV 290 consid. 1.3). 
Se il Tribunale federale annulla il giudizio di appello e rinvia la causa all'istanza precedente, la questione del carattere orale o scritto della procedura dinanzi alla giurisdizione di appello deve essere risolta considerando il quadro del rinvio definito dalla sentenza del Tribunale federale. La procedura potrà così essere scritta se il rinvio concerne esclusivamente una questione giuridica (sentenza 6B_76/2013 del 29 agosto 2013 consid. 1.1, in: SJ 2014 I pag. 171). 
 
3.3. Con scritto del 7 novembre 2022 la Corte cantonale ha fissato alle parti un termine per comunicare se chiedevano che fosse indetto un nuovo dibattimento o se vi rinunciavano. Ha precisato che le questioni ancora aperte erano già state ampiamente dibattute al dibattimento di appello del 27 aprile 2022. Il ricorrente ha comunicato l'8 novembre 2022 alla Corte cantonale che rinunciava ad un dibattimento orale.  
In concreto, l'appello non è stato interposto contro la sentenza di un giudice unico, sicché la condizione dell'art. 406 cpv. 2 lett. b CPP per eseguire una procedura scritta con il consenso delle parti non è adempiuta. Come si è visto, il consenso delle parti alla procedura scritta non è di per sé decisivo, dovendo essere realizzate anche le condizioni cumulative dell'art. 406 cpv. 2 CPP
La Corte cantonale avrebbe nondimeno potuto trattare l'appello in procedura scritta nei casi previsti dall'art. 406 cpv. 1 CPP, in particolare se occorreva statuire esclusivamente in merito a questioni giuridiche (art. 406 cpv. 1 lett. a CPP). Ora, con la sentenza impugnata, essa ha statuito sulla colpevolezza del ricorrente per il reato di tentato omicidio intenzionale. Ha in particolare negato che i fatti per i quali egli era stato prosciolto dalla Corte di primo grado fossero gli stessi di quelli oggetto della condanna per tentato omicidio intenzionale ed avessero quindi un effetto preclusivo sulla stessa in virtù del principio "ne bis in idem". La CARP ha inoltre ricommisurato la pena detentiva, fissandola in sei anni e sei mesi, ed ha ordinato l'espulsione del ricorrente dal territorio svizzero per la durata di cinque anni. 
Il giudizio sull'esistenza o meno di un'identità dei fatti, che avrebbe impedito una condanna sulla base del principio "ne bis in idem", concerneva la questione di sapere se si trattava degli stessi fatti (DTF 144 IV 362 consid. 1.3.2). Ciò implicava un accertamento e un confronto dei fatti in esame. Non si trattava esclusivamente di applicare una disposizione legale, sicché la questione non era meramente giuridica. Poiché la Corte cantonale era inoltre tenuta ad eseguire una nuova commisurazione della pena, un'udienza si imponeva di principio anche al fine di tenere conto della situazione personale del ricorrente, frattanto mutata. Una nuova fissazione della pena in seguito a un rinvio implica infatti una valutazione di tale situazione al momento del nuovo giudizio, ciò che comporta di regola la necessità di eseguire ulteriori accertamenti (cfr. STEFAN KELLER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3a ed. 2023, n. 2 all'art. 406 CPP; MARLÈNE KISTLER VIANIN, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2a ed. 2019, n. 8 all'art. 406 CPP). In tali circostanze, la Corte cantonale non ha statuito unicamente su mere questioni giuridiche, ma anche su aspetti che presuppongono l'accertamento di fatti e la valutazione di prove. Trattando l'appello in procedura scritta, essa ha quindi violato l'art. 406 cpv. 1 CPP, non essendone dati i presupposti. Spetterà pertanto ai giudici cantonali ordinare un nuovo dibattimento orale. 
 
4.  
Alla luce di quanto esposto, non occorre esaminare le ulteriori censure ricorsuali sollevate dal ricorrente. Egli potrà esprimersi nella procedura orale, nell'ambito della quale la Corte cantonale gli garantirà il diritto di essere sentito. 
In considerazione della natura procedurale del vizio esaminato in questa sede, e ritenuto che il Tribunale federale non ha statuito nel merito della causa e non ha quindi pregiudicato l'esito della stessa, si può prescindere dall'ordinare uno scambio di scritti (sentenze 6B_1016/2021 del 18 ottobre 2021 consid. 2.4 e rinvio, in: RtiD I-2022 pag. 134 segg. e 6B_260/2016 del 25 maggio 2016 consid. 2). 
 
5.  
 
5.1. Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata alla Corte cantonale per una nuova decisione.  
 
5.2. Non si prelevano spese giudiziarie a carico dello Stato del Cantone Ticino (art. 66 cpv. 4 LTF). Esso è però tenuto a versare al ricorrente, vincente, un'indennità a titolo di ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF). L'indennità deve essere versata al suo patrocinatore, di modo che la domanda di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio diviene senza oggetto.  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto. La sentenza emanata il 18 novembre 2022 dalla Corte di appello e di revisione penale è annullata e la causa le è rinviata per una nuova decisione. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al patrocinatore del ricorrente un'indennità di fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale. 
 
4.  
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 16 ottobre 2023 
 
In nome della I Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jacquemoud-Rossari 
 
Il Cancelliere: Gadoni