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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_326/2023  
 
 
Sentenza del 23 giugno 2023  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente, 
Donzallaz, Hartmann, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Maurizio Pagliuca, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6501 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Decadenza del permesso di dimora UE/AELS, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 4 maggio 2023 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2021.483). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Dopo aver ottenuto, il 10 dicembre 2010, un permesso di dimora UE/AELS valido cinque anni per soggiorno privato, A.________, cittadino italiano, si è visto rilasciare, il 2 marzo 2015, un nuovo permesso di dimora UE/AELS per svolgere un'attività lucrativa dipendente in Svizzera. Egli, infatti, è stato assunto, il 24 febbraio 2015, quale direttore a tempo parziale dalla B.________ SA, di cui era presidente con firma individuale dopo esserne stato amministratore unico.  
Dal 2014 A.________ svolge rispettivamente ha svolto diverse funzioni (socio illimitatamente responsabile con firma individuale, gerente con firma individuale, presidente con firma individuale nonché azionista) in società svizzere ed italiane (di cui alcune sono state nel frattempo radiate oppure sciolte). 
 
A.b. Il 10 giugno 2013 C.________, il figlio di A.________, anche lui cittadino italiano, è stato posto al beneficio di un permesso di dimora UE/AELS. A.________ e C.________ hanno abitato in diverse località ticinesi; il 1° giugno 2017 si sono trasferiti in un appartamento di tre locali e mezzo a X.________, di proprietà di una società di cui A.________ è presidente con firma individuale.  
 
A.c. Il 29 maggio 2019 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha negato a A.________ il rilascio di un permesso di domicilio per motivi di ordine pubblico (condanne in Italia, la prima, il 18 dicembre 1997 a tre anni e quattro mesi di reclusione per bancarotta fraudolenta e la seconda, il 29 giugno 2015, per falsità ideologica in atto pubblico con il processo sospeso per messa alla prova). Gli ha invece rinnovato il permesso di dimora UE/AELS fino al 9 dicembre 2020.  
 
A.d. Il 6 luglio 2019 la Polizia cantonale ha effettuato un sopralluogo presso l'appartamento a X.________ preso in affitto dal 1° giugno 2017 da A.________ e il figlio C.________ e il 5 agosto 2019 ha interrogato A.________ in merito alla propria presenza in Svizzera. Questi ha dichiarato, in sintesi, che stava sviluppando da 5-6 anni un progetto di elicottero elettrico per conto della B.________ SA e di una società italiana, ciò che lo portava, con il figlio, in giro per il mondo per diverso tempo, segnatamente oltre 6 mesi l'anno; ha anche detto che non faceva "grande uso dell'appartamento".  
 
B.  
Fondandosi su questi riscontri il 25 settembre 2019 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha dichiarato decaduto il permesso di dimora UE/AELS di A.________. A sostegno della propria decisione ha osservato che, benché registrato presso il Comune di X.________ a partire dal 1° giugno 2017, il recapito era da definirsi fittizio e di comodo, l'interessato trovandosi prevalentemente all'estero per motivi privati e di lavoro per un periodo superiore a sei mesi sull'arco di un anno. 
Detta decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino il 10 novembre 2021 e, in seguito, dal Tribunale cantonale amministrativo il quale - rammentato che il periodo posto a fondamento della decisione litigiosa scorreva dal mese di giugno 2017 fino al 25 settembre 2019 - con sentenza del 4 maggio 2023 è giunto anche esso alla conclusione che il permesso di dimora UE/AELS di A.________ era decaduto. 
L'autorizzazione di soggiorno UE/AELS detenuta dal figlio C.________ è ugualemente stata dichiara decaduta dalla Sezione della popolazione, decisione che è stata confermata su ricorso dal Governo ticinese con risoluzione del 5 maggio 2021, cresciuta in giudicato. 
 
C.  
Il 7 giugno 2023 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico, con cui chiede che la sentenza cantonale del 4 maggio 2023 sia riformata nel senso che la risoluzione governativa e la decisione di prima istanza siano annullate e che il suo permesso non sia considerato decaduto. 
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e verifica con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 146 IV 185 consid. 2 e richiami).  
 
1.2. Presentato nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario della decisione contestata (art. 89 cpv. 1 LTF) il gravame è ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli artt. 82 segg. LTF: essendo oggetto di disamina la decadenza di un permesso di dimora UE/AELS l'art. 83 lett. c n. 2 LTF non trova infatti applicazione (DTF 135 II 1 consid. 1.2.1; sentenza 2C_117/2022 del 24 giugno 2022 consid. 2.1 e rispettivi rinvii).  
 
1.3. In ragione dell'effetto devolutivo dei gravami sin qui interposti, l'insorgente è però legittimato a formulare conclusioni concernenti solo l'annullamento o la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo. Per quanto volte direttamente anche alla modifica delle decisioni di prima e seconda istanza cantonali, le conclusioni ricorsuali sono quindi inammissibili (sentenza 2C_570/2022 del 20 febbraio 2023 consid. 1.2 e richiamo).  
 
1.4. Di principio, il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF); la violazione di diritti fondamentali è però esaminata solo se il ricorrente ha sollevato e motivato una precisa critica in tal senso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 147 I 73 consid. 2.1 e richiami). Nel caso faccia valere l'arbitrio, egli deve spiegare perché la decisione impugnata sia - non solo a livello di motivazione, ma anche di risultato - manifestamente insostenibile, gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico indiscusso, o in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 147 I 73 consid. 2.2.; 144 V 50 consid. 4.2).  
 
1.5. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Esso può scostarsene se è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle prove (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560). L'eliminazione del vizio indicato deve inoltre potere influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).  
 
1.6. L'impugnativa è solo in parte conforme ai requisiti in materia di motivazione sopramenzionati. Nella misura in cui non li adempia, essa sfugge ad un esame di merito.  
 
2.  
 
2.1. Secondo il ricorrente l'accertamento dei fatti svolto dalla Corte cantonale, manifestamente inesatto e incompleto, sarebbe inficiato d'arbitrio in quanto porterebbe ad un'errata applicazione del diritto, con susseguente decadimento della propria autorizzazione di soggiorno. A suo avviso infatti i requisiti esatti per ammettere che il suo permesso di dimora UE/AELS sia decaduto non sarebbero dati. In primo luogo osserva che non avrebbe mai soggiornato all'estero per sei mesi consecutivi, motivo per cui la relativa condizione posta dall'art. 12 cpv. 5 Allegato I ALC (RS 0.142.112.681) non sarebbe data. Rimprovera poi alla Corte cantonale di non avere tenuto debitamente conto delle diverse attività e progetti sviluppati in stretto legame con il territorio ticinese nel corso degli ultimi anni (creazione di una start up nel marzo 2020; membro del Comitato D.________ nonché del Comitato E.________; nei 13 mesi precedenti la decisione di revoca avrebbe lavorato quotidianamente in collaborazione con una società di X.________; iscrizione ad un corso Bachelor presso l'USI; voucher concesso dall'agenzia svizzera dell'innovazione Innosuisse per studi preliminari riferiti alle sue attività), le quali implicano di essere prioritariamente presente in Ticino senza però escludere, vista la collaborazione con entità estere, assenze saltuarie. Infine considera che i giudici cantonali avrebbero erratamente dedotto dal tempo passato all'estero - comunque mai superiore a sei mesi sull'arco dell'anno - che l'alloggio in Svizzera era fittizio e unicamente di comodo allorché in realtà era soltanto poco utilizzato. Rileva per finire che l'aspetto del centro degli interessi è stato di recente relativizzato dal Tribunale federale il quale, da un lato, ha puntualizzato che il fatto di trasferire il proprio domicilio all'estero non basta a far estinguere l'autorizzazione di soggiorno se la persona straniera continua a esercitare un'attività lucrativa dipendente in Svizzera e vi mantiene un alloggio. E dall'altro che, per definire la presenza minima in Svizzera, non si fa capo al criterio del centro degli interessi né a quello del domicilio bensì alla notifica della partenza o il soggiorno all'estero di sei mesi. Criteri che, come già dimostrato, non sarebbero adempiuti in concreto. Precisa infine che le dichiarazioni rilasciate alla Polizia cantonale, comunque chiarite in seguito, non permettono una diversa interpretazione, ossia di assimilare il suo caso a una notifica di partenza ai sensi dell'art. 61 cpv. 1 lett. a LStrI (RS 142.20).  
 
2.2. Norme e principi che disciplinano la decadenza del permesso di dimora - sia con riferimento a quanto previsto dall'ALC (art. 6 par. 5, 12 par. 5 e 24 par. 6 Allegato I), direttamente applicabile nella fattispecie essendo il ricorrente cittadino italiano, che alla legislazione interna (art. 61 cpv. 2 LStrI), qui applicata per analogia data l'identica portata dei disposti determinanti - sono stati compiutamente esposti nella sentenza impugnata, alla quale può quindi essere fatto rinvio in applicazione dell'art. 109 cpv. 3 LTF (cfr. sentenza cantonale impugnata consid. 3 pagg. 8 segg.). Basta ora rammentare che dalla giurisprudenza concernente l'art. 61 cpv. 2 LStrI - di identico tenore e portata di quanto previsto dai disposti qui determinanti dell'ALC (salvo un'eccezione, tuttavia non pertinente qui) ragione per cui vi si può riferire (sentenza 2C_19/2021 del 21 maggio 2021 consid. 4.3.3) - risulta che il mantenimento di un permesso di soggiorno presuppone un minimo di presenza sul territorio svizzero e che, per definire questa presenza, il legislatore non ha fatto capo né al criterio del centro degli interessi, né a quello del domicilio, bensì a due criteri formali: la notifica di partenza o un soggiorno all'estero di sei mesi. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, sebbene il suo decorso di principio vada inteso continuato, lo stesso si ritene dato anche quando è caratterizzato da brevi interruzioni, ossia quando si torna in Svizzera solo per periodi relativamente brevi, per ragioni turistiche, familiari o d'affari (DTF 145 II 322 consid. 2.2 nonché consid. 2.3; vedasi anche sentenza 2C_762/2020 del 9 giugno 2021 consid. 2.3 e riferimenti). Allo stesso modo di un'assenza continua, questi rientri non interrompono infatti le assenze all'estero, neppure quando lo straniero ha un alloggio nel nostro Paese (sentenza 2C_47/2019 del 3 settembre 2021 consid. 2.2 e rinvii).  
 
2.3. Come emerge dalla sentenza impugnata, nel corso dell'interrogatorio svoltosi il 5 agosto 2019 presso la Polizia cantonale il ricorrente - reso attento che era sentito in relazione alla sua presenza nel nostro Paese, ciò che poteva avere delle ripercussioni sulla sua autorizzazione di soggiorno - ha espressamente ammesso che egli si trovava all'estero per un periodo ben superiore ai sei mesi nell'arco dell'anno (cfr. sentenza impugnata pagg. 11 segg., consid. 5). Di fronte a queste dichiarazioni rilasciate allorché era stato informato del motivo del suo interrogatorio e delle eventuali conseguenze che ne potevano derivare, limitarsi adesso ad addurre, in maniera non meglio precisata, che le stesse sono state poi chiarite non è sufficiente per dimostrare un'interpretazione arbitraria dei fatti da parte delle autorità cantonali. Riguardo invece all'argomento secondo cui la sua deposizione non potrebbe essere assimilata ad una notifica di partenza ai sensi dell'art. 61 cpv. 1 lett. a LStrI, lo stesso è del tutto inconferente perché non è una problematica oggetto di disamina. Su questo punto il ricorso si rivela pertanto privo di pertinenza.  
 
2.4. Il ricorrente rimprovera poi alla Corte cantonale un accertamento arbitrario dei fatti in quanto non avrebbe considerato a sufficienza gli aspetti (appartenenza a società, studi universitari in Ticino, ecc.) che dimostrerebbero la sua permanenza nel nostro Paese. A torto. La Corte cantonale si è infatti pronunciata al riguardo, osservando che dette attività rispettivamente avvenimenti erano posteriori al periodo preso in considerazione (1° giugno 2017 - 25 settembre 2019) ragione per cui non risultavano pertinenti. Ora, nel suo gravame, il ricorrente si limita ad elencare dette attività senza tuttavia fornire la prova che esistevano già nel lasso di tempo determinante, ciò che non permette di conseguenza di concludere che l'apprezzamento dei giudici cantonali in proposito sia inficiato d'arbitrio. Anche su questo aspetto il gravame si appalesa manifestamente infondato.  
 
2.5. Per quanto concerne infine la visita dell'appartamento a X.________ del ricorrente, l'apprezzamento complessivo della situazione effettuato dai giudici cantonali, i quali sono giunti alla conclusione che l'alloggio in questione era utilizzato soltanto saltuariamente, per comodità e/o per motivi professionali, figura ai considerandi 5.2.1 e 5.2.2 della sentenza impugnata (ove si osserva, in sintesi, che la dispensa, il frigo e il congelatore erano praticamente vuoti; che vi era unicamente una cassettiera nella camera da letto, di cui due dei tre cassetti erano completamente vuoti; che negli armadi a muro dell'appartamento vi si trovavano solo alcune giacche invernali; che, infine, il consumo di elettricità era ampiamente al di sotto della media annuale nazionale). Sennonché il ricorrente non si confronta affatto con tali considerandi e, quindi, non dimostra che essi sarebbero frutto di una violazione del divieto dell'arbitrio. Del resto l'apprezzamento del caso svolto dalla Corte cantonale risulta circostanziato e preciso e la conclusione cui essa giunge dopo avervi proceduto non solo è sostenibile ma risulta del tutto condivisibile. Anche in proposito il ricorso si rivela privo di fondamento.  
 
2.6. Premesse queste considerazioni nella misura in cui è ammissibile il ricorso, manifestamente infondato, va respinto in applicazione della procedura dell'art. 109 LTF.  
 
3.  
 
3.1. Con l'evasione del ricorso la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo allo stesso è diventata priva d'oggetto.  
 
3.2. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si concedono ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. 
 
 
Losanna, 23 giugno 2023 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud