Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_41/2023  
 
 
Sentenza del 16 maggio 2023  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Escher, Giudice presidente, 
Bovey, De Rossa, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Beatriz Cardoso Teixeira, corso Elvezia 9a, casella postale 1435, 6901 Lugano, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio di esecuzione di Lugano, 
via Bossi 2a, 6900 Lugano, 
Ufficio di esecuzione di Mendrisio, 
via Pollini 29, 6850 Mendrisio. 
 
Oggetto 
asta immobiliare, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 14 dicembre 2022 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2022.157). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
La B.________ AG ha escusso A.________ in via di realizzazione del pegno gravante il fondo xxx di Y.________ per l'incasso di fr. 2'650'000.-- oltre accessori. 
Il 20 ottobre 2021, dopo che l'escusso aveva versato un primo acconto di fr. 298'136.50, l'Ufficio di esecuzione di Lugano ha differito di 12 mesi l'asta del fondo, inizialmente fissata per il 21 ottobre 2021, con la condizione che A.________ versasse da novembre 2021 a settembre 2022 undici rate di fr. 237'045.-- ognuna e il saldo entro il 20 ottobre 2022. Il 2 e il 18 febbraio 2022 l'Ufficio di esecuzione ha diffidato l'escusso a pagare le rate di gennaio e febbraio 2022. Il 2 marzo 2022A.________ ha comunicato all'Ufficio di esecuzione che due ordini di pagamento di fr. 474'090.-- sul conto cliente del suo patrocinatore non erano stati eseguiti " a causa delle note restrizioni (sanzioni) dovute alla crisi ucraina ". 
Il 18 marzo 2022 l'Ufficio di esecuzione ha emesso l'avviso di incanto per il 10 novembre 2022. Il giorno dell'asta, A.________ ha presentato per iscritto una nuova domanda di differimento dell'incanto e l'ha ribadita oralmente al battitore sul luogo dell'asta. L'escusso ha partecipato all'asta, tenutasi presso l'Ufficio di esecuzione di Mendrisio (competente per le realizzazioni immobiliari) e ha formulato l'offerta più alta, di fr. 3'345'000.--, ma essa è stata annullata seduta stante dato che A.________ non ha prodotto immediatamente una garanzia bancaria rilasciata da un banca soggetta alla legge dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (LBCR; RS 952.0). Il fondo è quindi stato aggiudicato all'autrice dell'offerta di fr. 2'600'000.--, la C.________ AG. Il 15 novembre 2022 l'Ufficio di esecuzione di Mendrisio ha risposto all'escusso che la sua richiesta di differimento del 10 novembre 2022 era tardiva e non avrebbe comunque potuto essere accolta giacché il precedente differimento era stato revocato a causa del mancato pagamento delle rate stabilite. 
 
B.  
Con sentenza 14 dicembre 2022 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso 21 novembre 2022 attraverso il quale A.________ aveva chiesto di accertare che il rifiuto degli Uffici di esecuzione di Lugano e Mendrisio di sospendere o differire l'esecuzione costituisce denegata giustizia, di accertare la nullità dell'incanto e di annullare l'aggiudicazione. 
 
C.  
Con ricorso in materia civile 12 gennaio 2023A.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo in via principale di accertare la denegata giustizia degli Uffici di esecuzione di Lugano e Mendrisio per non aver sospeso né differito l'esecuzione, di accertare la nullità dell'incanto e di annullare l'aggiudicazione, e in via subordinata di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti all'autorità inferiore per nuova procedura di aggiudicazione. 
Mediante scritto 9 maggio 2023 il ricorrente ha chiesto di concedere effetto sospensivo al ricorso. 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 2 lett. a e 46 cpv. 1 lett. c LTF) dalla parte soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF; DTF 133 III 350 consid. 1.2) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima (unica) istanza (art. 75 LTF) in materia di esecuzione e fallimento (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF). Trattandosi di una decisione dell'autorità cantonale di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento, il valore di causa è privo di rilievo (art. 74 cpv. 2 lett. c LTF; DTF 133 III 350 consid. 1.2). Nell'ottica dei criteri menzionati il ricorso in materia civile appare pertanto ammissibile.  
 
1.2. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). Il ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
1.3. Fra le condizioni di ammissibilità di un ricorso al Tribunale federale vi è quella della formulazione di adeguate conclusioni (art. 42 cpv. 1 LTF). Nel caso concreto, le conclusioni ricorsuali non sembrano riferite alla sentenza dell'autorità di vigilanza (unica qui impugnabile, v. art. 75 cpv. 1 LTF), bensì all'operato degli Uffici di esecuzione di Lugano e Mendrisio (v. supra consid. in fatto C). Dato l'esito del gravame, la questione della loro ammissibilità può tuttavia rimanere aperta.  
 
2.  
 
2.1. Nella qui impugnata decisione, l'autorità di vigilanza ha spiegato che l'ordinanza del 4 marzo 2022 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina (RS 946.231.176.72) non è all'evidenza un'ordinanza di sospensione delle esecuzioni dirette contro cittadini russi ai sensi dell'art. 62 LEF, norma a cui essa non si riferisce, e che l'Ufficio di esecuzione non era quindi tenuto a sospendere d'ufficio l'esecuzione.  
L'autorità di vigilanza ha inoltre spiegato che, nell'emettere l'avviso d'incanto del 18 marzo 2022, l'Ufficio di esecuzione aveva implicitamente revocato il differimento della realizzazione concesso il 20 ottobre 2021 e che una tale decisione, seppure negativa, non era assimilabile a un caso di ritardata o denegata giustizia, ma andava impugnata entro dieci giorni con un ricorso giusta l'art. 17 LEF. Secondo l'autorità di vigilanza, nella misura in cui il ricorrente tendeva a rimettere in discussione la revoca del differimento, il ricorso era quindi manifestamente tardivo, dato che egli non aveva impugnato l'avviso d'incanto entro dieci giorni dalla sua ricezione, avvenuta il 22 marzo 2022. 
Quanto alla nuova richiesta di differimento formulata il giorno stesso dell'asta, l'autorità di vigilanza ha osservato che essa non lasciava il tempo all'Ufficio di esecuzione di esaminarla, che la decisione del 15 novembre 2022 non era quindi tardiva, che l'Ufficio di esecuzione aveva comunque già implicitamente respinto la richiesta procedendo senza indugio all'aggiudicazione del fondo e che tale decisione negativa non prestava a ogni modo il fianco alla critica, dato che a tale stadio della procedura l'escusso avrebbe potuto evitare l'asta solo pagando immediatamente l'intera somma posta in esecuzione con le relative spese esecutive (con rinvio a SUTER/REINAU, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 3a ed. 2021, n. 12 ad art. 123 LEF). 
Con riferimento all'aggiudicazione, l'autorità di vigilanza ha infine osservato che l'allegata impossibilità (comunque non dimostrata) di far confluire su conti svizzeri i fondi necessari a garantire il prezzo d'aggiudicazione non è un motivo che secondo la legge ne giustifica la sospensione. 
 
2.2. Il ricorrente lamenta la violazione degli art. 29 cpv. 2 Cost. (v. infra consid. 2.2.1 e 2.2.2), art. 8 Cost. (v. infra consid. 2.2.3) e art. 123 cpv. 3 LEF (v. infra consid. 2.2.4).  
 
2.2.1. Egli censura una lesione dell'art. 29 cpv. 2 Cost. per il fatto che non avrebbe ricevuto la presa di posizione del 24 novembre 2022 dell'Ufficio di esecuzione al suo ricorso all'autorità di vigilanza.  
In base all'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno tra l'altro il diritto di prendere conoscenza di tutti gli argomenti sottoposti al tribunale e di determinarsi su di essi, a prescindere dal fatto che contengano o meno elementi di fatto o diritto nuovi e siano atti a influenzare il giudizio. Ogni allegazione o prova prodotta va portata a conoscenza delle stesse, affinché possano decidere se usufruire della possibilità di prendere posizione; questa decisione non spetta al giudice (DTF 146 III 97 consid. 3.4.1 con rinvii). Tale diritto di replica si applica a tutte le procedure giudiziarie (DTF 138 I 154 consid. 2.5). Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale la cui violazione comporta, di regola, l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza del gravame nel merito. Il diritto di essere sentito non è tuttavia fine a sé stesso; il suo esercizio deve servire a evitare l'emanazione di giudizi viziati a causa della violazione del diritto delle parti di partecipare alla procedura, in particolare all'assunzione delle prove. Di conseguenza, se non è ravvisabile l'influenza che la lesione del diritto di essere sentito potrebbe avere avuto sulla procedura, non sussiste un interesse per l'annullamento della decisione (DTF 143 IV 380 consid. 1.4.1 con rinvii; sentenza 4D_76/2020 del 2 giugno 2021 consid. 4.2, non pubblicato in DTF 147 III 440). Il rinvio al giudice precedente rischia altrimenti di ridursi a una vana formalità, prolungando inutilmente la procedura. L'ammissione della corrispondente censura presuppone quindi che, nella propria motivazione, il ricorrente esponga quali argomenti avrebbe fatto valere nella procedura cantonale e in che modo questi sarebbero stati pertinenti (sentenze 5A_504/2021 del 19 gennaio 2023 consid. 3.2 con rinvio; 4D_31/2021 del 22 giugno 2021 consid. 2.1 con rinvii). 
Ora, il ricorrente si limita invece a lamentare la mancata notifica delle predette osservazioni, senza peraltro nemmeno pretendere che tale notifica avrebbe provocato una sua presa di posizione. Alla luce della summenzionata giurisprudenza, la censura risulta insufficientemente motivata e quindi inammissibile. 
 
2.2.2. Secondo il ricorrente, l'autorità di vigilanza avrebbe inoltre violato il suo diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) per non essersi chinata sulla censura, a suo dire sollevata nel ricorso 21 novembre 2022, attraverso la quale avrebbe chiesto di annullare l'incanto e l'aggiudicazione del 10 novembre 2022 per il motivo che il battitore dell'asta avrebbe permesso all'aggiudicatario di versare l'intero acconto di fr. 537'000.-- in contanti " nonostante l'art. 136 cpv. 2 LEF e le condizioni di incanto sanciscano che il pagamento può essere fatto in contanti unicamente fino a CHF 100'000.00 " e operato quindi una disparità di trattamento ingiustificata tra i partecipanti all'asta.  
Dalla sentenza impugnata non risulta tuttavia che il ricorrente si sarebbe prevalso di una lesione dell'art. 136 cpv. 2 LEF e delle condizioni d'incanto. Egli avrebbe quindi dovuto indicare con precisione dove, nell'impugnativa cantonale, avrebbe sollevato questa censura che ritiene essere stata trascurata dall'autorità di vigilanza. Il ricorso al Tribunale federale non contiene invece alcun rimando all'impugnativa del 21 novembre 2022, motivo per cui, su questo punto, esso disattende le rigorose esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF e va dichiarato irricevibile (v. sentenza 4A_467/2012 del 7 marzo 2013 consid. 5.3 con rinvii). 
 
2.2.3. Il ricorrente osserva che la già menzionata ordinanza del 4 marzo 2022 "inibisce il traffico di pagamenti provenienti da cittadini russi, annoverando, segnatamente, il divieto per le banche di accettare depositi e di effettuare transazioni per loro conto" e sostiene che tale ordinanza, non prevedendo esplicitamente la sospensione delle esecuzioni nonostante impedisca ai cittadini russi di onorare i propri debiti, soffrirebbe di una lacuna alla quale il giudice dovrebbe rimediare secondo la regola generale posta dall'art. 1 cpv. 2 CC. A suo dire, ritenendo che tale ordinanza non concretizzi implicitamente un caso di sospensione d'ufficio delle esecuzioni ai sensi dell'art. 62 LEF - secondo cui in caso di epidemia o di pubblica calamità e in tempo di guerra, il Consiglio federale, o il Governo cantonale con il consenso del Consiglio federale, può accordare la sospensione per determinate parti del territorio o di popolazione - l'autorità di vigilanza avrebbe ammesso e tollerato una discriminazione illecita nei confronti dei cittadini russi, in violazione dell'art. 8 Cost.  
Dal principio dell'esaurimento delle vie giudiziarie (art. 75 cpv. 1 LTF) consegue un dovere delle parti di utilizzare le istanze cantonali non soltanto sul piano formale, ma anche su quello materiale, ciò che implica che, di regola, gli argomenti sottoposti al Tribunale federale debbano essere già stati precedentemente invocati davanti all'istanza inferiore (DTF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; sentenza 5A_27/2022 del 4 marzo 2022 consid. 2.2.2). Ora, dalla sentenza impugnata non risulta che il ricorrente si sarebbe già prevalso dell'esistenza, nella predetta ordinanza del 4 marzo 2022, di una lacuna colmabile dal giudice secondo l'art. 1 cpv. 2 CC e tantomeno di una violazione dell'art. 8 Cost. Le censure, che non rispettano il principio dell'esaurimento delle vie di ricorso cantonali, risultano già per questo motivo inammissibili. Giova comunque rilevare che la generica argomentazione su questi punti non soddisferebbe le esigenze di motivazione poste dagli art. 42 cpv. 2, rispettivamente 106 cpv. 2 LTF. 
 
2.2.4. Secondo il ricorrente, infine, gli uffici di esecuzione competenti erano ben consapevoli che a causa di fatti notori (cioè " le sanzioni adottate dalla Svizzera nei confronti della Russia per contrastare la guerra in Ucraina ") era intervenuta un'impossibilità oggettiva di soddisfare le rate stabilite nel piano di differimento del 21 ottobre 2021 e, pertanto, avrebbero dovuto tenere conto " di ogni eventuale mutamento di natura a giustificare un adattamento delle condizioni di dilazione stabilite ". A suo dire, la decisione di continuare l'esecuzione "è lesiva del diritto", con rinvio all'art. 123 cpv. 3 LEF, "e costituisce un diniego formale di giustizia".  
Se il debitore rende verosimile di essere in grado di estinguere con pagamenti rateali il suo debito e si impegna a versare congrui e regolari acconti all'ufficio d'esecuzione, l'ufficiale, dopo pagamento della prima rata, può differire la realizzazione di dodici mesi al massimo (art. 123 cpv. 1 LEF, applicabile all'esecuzione in via di realizzazione del pegno su rinvio dell'art. 156 cpv. 1 LEF). L'ufficiale fissa l'importo e la scadenza delle rate tenendo conto delle condizioni tanto del debitore quanto del creditore (art. 123 cpv. 3 LEF). L'ufficiale modifica la sua decisione, d'ufficio o su istanza del creditore o del debitore, in quanto le circostanze lo richiedano. La proroga cade se una rata non è versata a tempo debito (art. 123 cpv. 5 LEF). 
Attraverso la suesposta motivazione il ricorrente non critica la sentenza dell'autorità di vigilanza (unica qui impugnabile, v. art. 75 cpv. 1 LTF), bensì l'operato degli Uffici di esecuzione di Lugano e Mendrisio. Egli omette quindi di misurarsi con l'argomento dei Giudici cantonali secondo cui la revoca del differimento concesso il 21 ottobre 2021 era cresciuta in giudicato (v. supra consid. 2.1). Anche questa censura risulta così irricevibile. 
 
3.  
Da quanto precede discende che il ricorso va dichiarato integralmente inammissibile. Con l'evasione del ricorso, la richiesta di concedere effetto sospensivo allo stesso diventa priva d'oggetto. 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili (art. 68 cpv. 1, 2 e 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alla patrocinatrice del ricorrente, all'Ufficio di esecuzione di Mendrisio, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Losanna, 16 maggio 2023 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini