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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_366/2023  
 
 
Sentenza del 16 giugno 2023  
 
IV Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Wirthlin, Presidente, 
Cancelliere Colombi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ Sagl, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, Piazza Governo, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro la disoccupazione (presupposto processuale), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 2 maggio 2023 (38.2023.9). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con decisioni del 21 gennaio e 5 dicembre 2022, la Sezione del lavoro del Cantone Ticino ha respinto le richieste di condono (art. 25 LPGA [RS 830.1]) formulate da A.________ Sagl per la restituzione degli importi di fr. 2'944.05 e fr. 235.60, indebitamente percepiti quali indennità per lavoro ridotto (ILR) tra aprile e maggio 2020. Con decisione su opposizione del 9 gennaio 2023, congiunte le cause, la Sezione del lavoro ha confermato i propri precedenti provvedimenti negando il condono della restituzione dell'importo totale di fr. 3'179.65, ritenendo inadempiuto il presupposto della buona fede. 
 
B.  
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto con sentenza del 2 maggio 2023 il ricorso contro la decisione su opposizione del 9 gennaio 2023. 
 
C.  
A.________ Sagl presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale contro tale sentenza. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (cfr. DTF 144 II 84 consid. 1).  
 
1.2. L'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF stabilisce che il ricorso al Tribunale federale, per essere ammissibile (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti. È necessario confrontarsi specificatamente con i considerandi della sentenza impugnata e spiegare in dettaglio quali disposizioni siano state violate dall'autorità inferiore e perché (DTF 134 V 53 consid. 3.3; 133 IV 286 consid. 1.4). La semplice ripetizione del proprio punto di vista o la mera affermazione che il giudizio impugnato sia sbagliato non è sufficiente (sull'inammissibilità di critiche appellatorie, cfr. DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 144 V 50 consid. 4.2; 137 V 57 consid. 1.3).  
 
2.  
 
2.1. Nei considerandi della sentenza impugnata, la Corte cantonale ha ricordato di aver definitivamente confermato la richiesta di restituzione dell'importo di fr. 2'944.05 con sentenza del 27 settembre 2021, menzionando che anche la decisione di restituzione di fr. 235.60 del 10 febbraio 2022 della Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione del Cantone Ticino (di seguito: Cassa) era cresciuta incontestata in giudicato. I giudici ticinesi hanno quindi rilevato che la ricorrente era stata inequivocabilmente resa attenta più volte - segnatamente nei moduli di richiesta delle ILR e nella comunicazione ricevuta dalla Cassa nel mese di maggio 2020, che rinviava inoltre al sito internet www.lavoro.swiss contenente spiegazioni e informazioni sul tema - che l'ammontare delle ILR ammontava all'80 % della perdita di guadagno computabile. La Corte ticinese ha dunque ritenuto che tale mancanza di attenzione costituisse una grave negligenza, atta ad escludere la buona fede nella percezione, a torto, di parte delle ILR. L'argomento secondo cui un collaboratore della Cassa le avrebbe invece indicato che l'ammontare delle indennità raggiungesse il 100 % era già stato respinto nella precitata sentenza del 27 settembre 2021, rimasta per l'appunto incontestata.  
 
2.2. La ricorrente, appellandosi alla propria buona fede e alle indicazioni che avrebbe ricevuto dal collaboratore della Cassa, argomenta di essere stata all'oscuro del fatto che l'ammontare delle ILR corrispondesse all'80 % della perdita di guadagno computabile, essendo certa che si trattasse del 100 %. Così facendo, la ricorrente ripete in maniera appellatoria quanto già sollevato dinanzi all'autorità inferiore, senza tuttavia spiegare in che modo il giudizio impugnato sia contrario al diritto.  
 
2.3. Il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte e pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, esso deve essere dichiarato inammissibile.  
 
3.  
Viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). 
 
 
Lucerna, 16 giugno 2023 
 
In nome della IV Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Wirthlin 
 
Il Cancelliere: Colombi