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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_83/2022  
 
 
Sentenza dell'8 agosto 2023  
 
I Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Denys, Giudice presidente, 
Muschietti, van de Graaf, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
ricorrente, 
 
contro 
 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Rossano Guggiari, 
opponente. 
 
Oggetto 
Infrazione grave qualificata alle norme della circolazione; intenzione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 14 dicembre 2021 dalla Corte di appello e di revisione penale del 
Cantone Ticino (17.2021.184+201). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Il 19 aprile 2020 alle ore 14.55 A.________ circolava sulla strada cantonale via Monteceneri in direzione di Rivera dove vige un limite di velocità di 80 km/h. Un controllo con apparecchio radar ha rilevato una velocità di 152 km/h, già dedotto il margine di tolleranza. 
Per questi fatti il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha promosso l'accusa nei confronti di A.________ per titolo di infrazione grave [qualificata] alle norme della circolazione giusta l'art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCStr. 
 
B.  
Con sentenza del 4 maggio 2021, la Corte delle assise correzionali ha dichiarato A.________ autore colpevole di infrazione grave [qualificata] alle norme della circolazione in base all'art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCStr e lo ha condannato alla pena detentiva di 14 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. 
 
C.  
Accogliendo l'appello presentato dall'imputato, con sentenza del 14 dicembre 2021 la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha derubricato il reato in grave infrazione alle norme della circolazione giusta l'art. 90 cpv. 2 LCStr e ha condannato A.________ alla pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere di fr. 110.-- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, nonché alla multa di fr. 2'000.--, fissando a 18 giorni la pena detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento. 
 
D.  
Contro questo giudizio il Ministero pubblico del Cantone Ticino insorge al Tribunale federale con un ricorso in materia penale. Postula in via principale la condanna di A.________ per titolo di infrazione grave qualificata alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCStr alla pena detentiva di 14 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, subordinatamente l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla CARP per nuovo giudizio. 
Invitati a esprimersi sull'impugnativa, la CARP ha rinunciato a formulare osservazioni, mentre A.________ chiede che il ricorso sia respinto. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Presentato dal pubblico ministero (art. 81 cpv. 1 lett. a e lett. b n. 3 LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF), resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale è di massima ammissibile anche perché tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e inoltrato nelle forme richieste (art. 42 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Pacifica la realizzazione degli elementi oggettivi della grave infrazione qualificata alle norme della circolazione stradale, la CARP ha esaminato se l'opponente avesse commesso l'eccesso di velocità rilevato con intenzione ai sensi dell'art. 90 cpv. 3 LCStr, in particolare con riferimento al rischio di causare un incidente. Ha ritenuto che, se da un lato egli ha volontariamente oltrepassato il limite di velocità cedendo alle richieste del figlio della sua compagna, entrambi suoi passeggeri, dall'altro lato l'opponente non ha mai accettato l'eventualità di raggiungere una velocità così elevata. Egli ha infatti compiuto un'unica accelerata "assai limitata nello spazio", decelerando volontariamente e indipendentemente dalla presenza dell'apparecchio radar, di cui non si è reso conto, per giungere al successivo posto di controllo a una velocità di circa 70 km/h. Sulla scorta del parere tecnico di parte, la CARP ha inoltre accertato che l'accelerazione da 140 km/h (velocità limite per l'applicazione dell'art. 90 cpv. 2 LCStr) a 152 km/h è durata "soli 8 secondi", breve lasso di tempo in cui il veicolo ha percorso una distanza di 320-330 metri su un rettilineo, in assenza di traffico e con buona visibilità su tutta la carreggiata. Contestualizzate alla luce di questi elementi, continua l'autorità precedente, le dichiarazioni dell'opponente in merito alla consapevolezza e alla volontarietà del suo agire risultano verosimili. Infatti, un pirata della strada avrebbe maturato autonomamente la decisione di accelerare, avrebbe continuato a condurre a una velocità ben superiore al limite vigente e solo il posto di blocco gli avrebbe imposto di interrompere la propria corsa. In simili circostanze, la CARP non ha ritenuto realizzato l'aspetto soggettivo della grave infrazione aggravata alle norme della circolazione giusta l'art. 90 cpv. 3 LCStr, e ha quindi condannato l'opponente per grave infrazione alle norme della circolazione secondo l'art. 90 cpv. 2 LCStr essendone adempiuti tutti gli elementi costitutivi.  
 
 
2.2. Secondo il ricorrente, la CARP avrebbe travalicato il margine di manovra riconosciuto al giudice per escludere l'adempimento dell'elemento soggettivo del reato in caso di grave inosservanza di un limite di velocità. La DTF 142 IV 137, richiamata nella sentenza impugnata, permetterebbe di escludere l'intenzione solo in presenza di circostanze particolari prossime a una situazione di errore, ma non certo a un'ingiustificata disattenzione al contesto stradale. In concreto non sarebbe dato di capire come il fatto che l'opponente abbia proceduto a "un'unica accelerata", di una durata tutt'altro che istantanea, possa costituire una circostanza talmente particolare da escludere l'intenzionalità. Neppure la velocità adeguata con cui sarebbe giunto al successivo posto di controllo denoterebbe qualcosa di straordinario, tenuto peraltro conto della configurazione dei luoghi. La Corte cantonale avrebbe infatti omesso di considerare che, poco dopo il punto in cui sarebbe stato posizionato il radar, il numero delle corsie della carreggiata diminuirebbe, come risulterebbe dal segnale «disposizione delle corsie» visibile nella documentazione fotografica agli atti, e dopo 500 metri circa al lungo rettilineo succederebbero dei tornanti con strada in pendenza. Apparirebbe pertanto "ben più probabile" che l'opponente abbia rallentato perché costretto dalla configurazione stradale. La valenza accordata dalla CARP al rallentamento non sarebbe pertanto giustificata in quanto non poggerebbe su dati oggettivi. L'insorgente evidenzia poi come tra il luogo in cui, secondo le sue stesse dichiarazioni, l'opponente avrebbe incominciato ad accelerare e il punto del rilevamento della velocità vi sarebbe una distanza di circa 1,5 km, tratto su cui avrebbe condotto a una velocità superiore al limite vigente. Ciò dimostrerebbe come l'opponente abbia maturato l'intenzione di gravemente violare le norme della circolazione. Il ricorrente considera giuridicamente errata, oltre che arbitraria, la conclusione della CARP sulla mancata accettazione dell'opponente dell'eventualità di raggiungere una velocità così elevata e causare un incidente con morti o feriti. Raggiungere la velocità di 152 km/h in salita, con un veicolo noto al conducente su un tratto di strada anch'esso a lui noto, per mostrare a un ragazzino le prestazioni della vettura non sarebbe infatti frutto di una momentanea distrazione. La decisione impugnata trasformerebbe una sconsiderata esibizione di potenza automobilistica per impressionare un passeggero in un elemento suscettibile di escludere l'intenzionalità del grave superamento della velocità. La CARP avrebbe pertanto violato il diritto federale condannando l'opponente per titolo di grave infrazione alle norme della circolazione invece che per titolo di grave infrazione qualificata alle norme della circolazione.  
 
 
2.3. Sulla scorta del parere peritale, l'opponente evidenzia di aver condotto solo per 8 secondi e 320 metri oltre la soglia del limite legale che realizzerebbe il reato di pirateria stradale. Non si tratterebbe pertanto di una corsa chilometrica a folle velocità. Egli avrebbe ammesso i fatti oggettivi e spiegato da subito di non aver voluto violare la legge in tale misura, non essendosi accorto della velocità raggiunta. Avrebbe voluto unicamente fare "una gasata" per rendere felice un bambino problematico e avrebbe rallentato motu proprio, giungendo al posto di controllo a 70 km/h. La CARP lo avrebbe giustamente ritenuto credibile e meritevole di indulgenza, facendo un uso corretto dell'ampio potere di cui disporrebbe in materia di valutazione delle prove. Le critiche sollevate nel ricorso avrebbero al riguardo mera natura appellatoria e si ridurrebbero a semplici teorie. Il comportamento dell'opponente realizzerebbe gli estremi oggettivi dell'art. 90 cpv. 4 LCStr, ma non quelli soggettivi. La sentenza impugnata meriterebbe pertanto tutela.  
 
3.  
 
3.1. Commette una grave infrazione qualificata alle norme della circolazione stradale chiunque, violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, corre il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, l'effettuazione di sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore (art. 90 cpv. 3 LCStr). Sussiste una grave inosservanza di un limite di velocità in particolare nel caso in cui la velocità massima consentita è superata di almeno 60 km/h dove la velocità massima consentita è di 80 km/h (art. 90 cpv. 4 lett. c LCStr).  
 
3.2. Sotto il profilo oggettivo il cosiddetto reato di pirata della strada giusta l'art. 90 cpv. 3 LCStr presuppone la violazione di una norma elementare della circolazione e la creazione di un forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti. Il superamento delle soglie di velocità fissate dall'art. 90 cpv. 4 LCStr costituisce sistematicamente una violazione di una norma elementare della circolazione (DTF 143 IV 508 consid. 1.1). Di principio, inoltre, un simile eccesso di velocità è sufficiente a creare un forte rischio di causare un incidente con feriti gravi o morti. Trattasi tuttavia di una presunzione che può essere rovesciata in presenza di circostanze eccezionali, ad esempio nel caso in cui il limite di velocità superato non abbia quale scopo quello della sicurezza stradale (DTF 143 IV 508 consid. 1.6).  
 
3.3. La grave infrazione qualificata alle norme della circolazione stradale è un reato intenzionale. L'intenzione deve riferirsi alla violazione di una norma elementare della circolazione nonché al forte rischio di causare un incidente con feriti gravi o morti. Il dolo eventuale è sufficiente (DTF 142 IV 137 consid. 3.3). Chi supera la velocità massima consentita nella misura prevista dall'art. 90 cpv. 4 LCStr adempie di regola le condizioni soggettive di detta infrazione. Il giudice dispone però di un margine di manovra, seppur limitato, per escludere il dolo in presenza di circostanze particolari (DTF 142 IV 137 consid. 11.2), quali un guasto tecnico del veicolo (disfunzionamento dei freni o del regolatore di velocità), una pressione esterna (minaccia, presa d'ostaggio) o improvvisi malori (v. sentenza 6B_1224/2019 del 24 gennaio 2020 consid. 2.3, in SJ 2020 I 273).  
 
3.4. Ciò che l'autore sa, vuole o prende in considerazione sono questioni di fatto (DTF 141 IV 369 consid. 6.3; 138 V 74 consid. 8.4.1), che vincolano di principio questa Corte, tranne quando i fatti sono stati accertati in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (art. 105 LTF). È per contro una questione di diritto, quella di sapere se, sulla base dei fatti accertati, la conclusione circa l'esistenza del dolo sia giustificata (DTF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3).  
In mancanza di confessioni, il giudice può, di regola, dedurre la volontà dell'interessato fondandosi su indizi esteriori e regole d'esperienza. Può desumere la volontà dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove la possibilità che l'evento si produca era tale da imporsi all'autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 133 IV 222 consid. 5.3 e rinvii). Tra gli elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso che si produca, figurano in particolare la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio. Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi, tanto più fondata risulterà la conclusione che l'autore, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l'ipotesi che l'evento considerato si realizzasse (DTF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 138 V 74 consid. 8.4.1; 135 IV 12 consid. 2.3.2). Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell'autore e il modo nel quale egli ha agito (DTF 130 IV 58 consid. 8.4; 125 IV 242 consid. 3c). 
 
4.  
A ragione il ricorrente rimprovera alla CARP di aver ecceduto il proprio margine di manovra escludendo la sussistenza del dolo nella fattispecie. Non è in concreto contestato che l'opponente fosse consapevole del limite di velocità vigente su quel tratto di strada né che tale limite fosse dettato da ragioni di sicurezza stradale. Appare manifesto che la fattispecie non abbia nulla di paragonabile con le costellazioni evocate dalla giurisprudenza in cui è prospettabile negare la sussistenza del dolo in relazione a una grave inosservanza del limite di velocità (v. sup ra consid. 3.3). L'autorità cantonale riporta le dichiarazioni dell'opponente secondo cui egli ha effettuato una "breve gasata" cedendo alle richieste del figlio della compagna, cominciando ad accelerare "all'altezza dell'hotel X.________ sino [...] in sostanza dove [...] si trovava l'operatore laser", ma rimanendo "allibito" dalla velocità rilevata. L'opponente ha agito per fornire una dimostrazione di potenza dell'autovettura a un ragazzino, e quindi con un movente inconsistente e altamente diseducativo che la stessa CARP ha qualificato di "fortemente censurabile". Ciononostante, ha ritenuto tale elemento, definito "emotivo", a comprova dell'assenza di intenzionalità di commettere una grave inosservanza del limite di velocità, laddove invece avrebbe dovuto essere valutato in senso contrario. Ha poi tenuto conto anche dell'elemento "spaziale", considerando un'unica accelerata assai limitata nello spazio. Sennonché risulta che l'opponente ha cominciato la fase di accelerazione già all'altezza dell'hotel X.________e quindi, secondo i dati di Google map, all'incirca 1,5 km prima della postazione del rilevamento radar. La fase di accelerazione non può dirsi propriamente contenuta nello spazio e un conducente diligente avrebbe dovuto tenere d'occhio il tachimetro, ciò che l'opponente sembra non aver fatto, atteso che si è dichiarato allibito dalla velocità raggiunta. Non si comprende poi come il fatto che l'accelerazione da 140 km/h a 152 km/h sia durata "soli 8 secondi" su una distanza di 320-330 metri possa escludere l'intenzionalità di superare in modo grave il limite di velocità vigente, accettando il connesso rischio di causare un incidente anche solo per effetto di una perdita di padronanza del veicolo. Ciò vorrebbe dire ancora una volta che l'opponente per ben 8 secondi non ha controllato il tachimetro, malgrado fosse in una fase di volontaria accelerazione, violando in tal modo un dovere di elementare diligenza. La strada rettilinea, l'assenza di traffico e la buona visibilità su tutta la carreggiata, oppure ancora l'autonoma decelerazione non mutano la sostanza delle cose, ossia il movente e la violazione del dovere di diligenza. In simili circostanze, negando la realizzazione dell'aspetto soggettivo della grave infrazione qualificata alle norme della circolazione stradale, la CARP ha violato il diritto federale.  
 
5.  
Alla luce di quanto precede, il ricorso si rivela fondato e deve essere accolto. La sentenza impugnata va di conseguenza annullata e la causa rinviata alla CARP per nuovo giudizio sulla colpevolezza e sulla pena, tenuto conto delle modifiche legislative entrate in vigore nel frattempo. 
Le spese giudiziarie sono poste a carico dell'opponente, secondo soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
Non si accordano ripetibili alle autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino per nuovo giudizio. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico dell'opponente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 8 agosto 2023 
 
In nome della I Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Denys 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy