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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_64/2024  
 
 
Sentenza del 22 febbraio 2024  
 
III Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Parrino, Presidente, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
l'atto di pignoramento immobiliare notificato il 22 dicembre 2023. 
 
Oggetto 
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 10 gennaio 2024 (31.2024.1). 
 
 
Visto:  
 
"l'atto di pignoramento immobiliare" del Tribunale di U.________ (Italia), notificato ad A.________ il 22 dicembre 2023 mediante consegna a mano dall'Ufficiale preposto dal Comune di V.________ (Italia), su incarico della Cassa compensazione AVS/AI/IPG del Cantone Ticino per un credito nel senso dell'art. 52 LAVS di Euro 185'250 (oltre spese) in relazione al mancato pagamento dei contributi paritetici negli anni 2011 e 2012 da parte della B.________ Sagl, della quale A.________ è stato socio gerente, 
il ricorso del 2 gennaio 2024 di A.________ al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, 
la sentenza del 10 gennaio 2024 con cui il Tribunale cantonale ha dichiarato irricevibile il gravame, 
il ricorso in materia di diritto pubblico inoltrato da A.________ il 26 gennaio 2024 (timbro postale) al Tribunale federale contro tale sentenza, e la domanda di concessione dell'effetto sospensivo, 
 
 
considerando:  
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 148 V 265 consid. 1.1 con riferimenti), 
che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF), 
che la motivazione, pur non dovendo essere necessariamente corretta, deve in ogni modo essere riferita al tema della causa (cfr. DTF 123 V 335 consid. 1a con riferimenti), in particolare il ricorso contro una decisione di irricevibilità deve contenere l'indicazione della specifica contestazione dei motivi su cui è stata fondata l'irricevibilità, ritenuto che un gravame contenente censure di merito avverso un giudizio d'inammissibilità è inidoneo a realizzare le esigenze formali di motivazione riferite allo specifico oggetto del litigio (art. 42 cpv. 2 LTF), 
che il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha ritenuto irricevibile il ricorso formulato dal ricorrente il 2 gennaio 2024, considerata la sua incompetenza materiale a decidere una questione di natura esecutiva, in relazione all'atto di pignoramento immobiliare notificatogli il 22 dicembre 2023, 
che il ricorrente solleva censure di merito, relative per di più a una questione che esula dall'oggetto della lite, ovvero la sua pretesa assenza di responsabilità nel senso dell'art. 52 LAVS in relazione al mancato pagamento dei contributi paritetici della B.________ Sagl per gli anni 2011 e 2012 (questione già oggetto di svariate decisioni giudiziarie di merito, da ultimo la sentenza 9F_17/2023 del 22 gennaio 2024) e il conseguente annullamento dell' "istanza di risarcimento danni dell'AVS", 
che, in mancanza di un'argomentazione topica che si confronti con le motivazioni formali della sentenza del Tribunale cantonale, il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte, 
che pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, 
che l'emanazione di questa sentenza rende priva d'oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo formulata dal ricorrente, 
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dall'addossare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione al ricorrente, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 22 febbraio 2024 
 
In nome della III Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi