Regesto
Diritto disciplinare a cui sono soggetti gli avvocati; libertà d'espressione; pubblicità del dibattimento.
1. La libertà d'espressione garantita dall'art. 10 CEDU non è violata ove un avvocato sia oggetto d'una sanzione disciplinare per avere esternato critiche non pertinenti usando un tono inamissibile nelle relazioni con le autorità (consid. 1, 2).
2. La riserva formulata dalla Svizzera con riferimento all'art. 6 CEDU esclude l'applicazione di tale norma alla procedura disciplinare avanti l'autorità di vigilanza (consid. 3).