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Regesto

Art. 25 e 148 CP; complicità in truffa; punibilità della partecipazione a operazioni correnti; responsabilità personale dell'autore.
Complicità in truffa consistente nella vendita di carne di antilope africana sotto la denominazione esatta, sapendo che l'acquirente può smerciarla solo ricorrendo ad un inganno (ossia rivendendola sotto la denominazione falsa di selvaggina europea); la punibilità della partecipazione non è attenuata a causa della responsabilità personale dell'acquirente (consid. 2).
Art. 251 n. 1 CP; art. 4 cpv. 1 e art. 54 LDerr; art. 67 cpv. 1 lett. e - f e art. 108 cpv. 1 OIC; falsità ideologica in documenti consistente nella denominazione di carne d'antilope africana quale selvaggina europea.
La legge esige che la selvaggina sia correttamente denominata, anche nel commercio all'ingrosso. Il grossista ha pertanto un obbligo speciale per quanto concerne la tutela dei consumatori contro gli inganni. Denominando la carne di antilope africana quale selvaggina europea, egli si rende colpevole di falsità ideologica in documenti. La contravvenzione di cui all'art. 41 cpv. 1 LDerr ne è assorbita (consid. 4).

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referenza

Articolo: Art. 25 e 148 CP, Art. 251 n. 1 CP, art. 4 cpv. 1 e art. 54 LDerr, art. 108 cpv. 1 OIC seguito...