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Regesto
Decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali secondo la terminologia della LTF (consid. 4.1).
Costituisce una decisione incidentale, separatamente impugnabile alle condizioni dell'art. 93 cpv. 1 LTF, la decisione cantonale che risponde a una questione di fondo parziale (in casu: l'inapplicabilità del metodo misto di valutazione dell'invalidità) e rinvia la causa all'amministrazione per accertamento di un'altra questione parziale (in casu: l'accertamento della situazione medica, ossia della capacità lavorativa; consid. 4.2).
Se la decisione cantonale di rinvio obbliga l'amministrazione a rendere una decisione che essa ritiene contraria al diritto, tale decisione crea, nei suoi confronti, un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (consid. 5.2).
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