Regesto
Censura cinematografica.
1. Portata della sentenza del Tribunale federale in materia di autorizzazione di polizia (consid. 1b).
2. Le imprese del ramo cinematografico godono della libertà di commercio e d'industria, ma i loro diritti possono essere limitati da misure cantonali di polizia destinate a proteggere l'ordine e la morale pubblica. Importanza del carattere particolare del film (consid. 2).
3. Potere d'esame del Tribunale federale adito mediante ricorso di diritto pubblico per violazione degli art. 4 e 31 CF in materia di censura cinematografica (consid. 3).
4. Film che rappresenta, in modo particolarmente cinico e suggestivo, la preparazione e l'esecuzione di due assassini, senza portare un "valido messaggio" (consid. 4).