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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_530/2021  
 
 
Sentenza del 25 maggio 2021  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Denys, Giudice presidente, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
2. B.B.________, 
3. C.B.________, 
entrambi patrocinati dall'avv. Paolo D'Alessandro, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Decreto di abbandono, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
il 7 aprile 2021 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino 
(incarto n. 60.2020.278). 
 
 
Considerando:  
che l'8 febbraio 2016 la D.________ SA, attualmente in liquidazione, rappresentata dall'allora suo amministratore unico A.________, ha presentato al Ministero pubblico del Cantone Ticino una denuncia penale nei confronti di C.B.________ e della sorella B.B.________ per i reati di appropriazione indebita, truffa, estorsione, coazione e falsità in documenti; 
che, dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, con decisione del 29 settembre 2020, il Procuratore pubblico ha decretato l'abbandono del procedimento penale nei confronti di entrambi gli imputati; 
che A.________ e la E.________ SA, società da lui rappresentata e che avrebbe finanziato la D.________ SA, hanno impugnato il decreto di abbandono con due distinti reclami del 12 ottobre 2020 alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP); 
che la Corte cantonale ha congiunto le cause e, con un'unica sentenza del 7 aprile 2021, ha dichiarato irricevibili entrambi i reclami; 
che A.________ impugna questa sentenza, nella misura in cui dichiara irricevibile il suo reclamo, con un ricorso in materia penale del 6 maggio 2021 al Tribunale federale; 
che il ricorrente chiede di riformare il giudizio della CRP nel senso di dichiarare accolto il suo reclamo, di annullare il decreto di abbandono e di rinviare gli atti al Procuratore pubblico per una nuova decisione; 
che non sono state chieste osservazioni sul ricorso; 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 V 380 consid. 1; 145 I 239 consid. 2; 145 II 168 consid. 1 e rispettivi rinvii); 
che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili; 
che, indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, il ricorrente è abilitato a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte nella procedura e la cui disattenzione equivale ad un diniego di giustizia formale (cfr. DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1 e rinvii); 
che questa facoltà di invocare i diritti di parte non gli permette tuttavia di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 248 consid. 2); 
che, in concreto, la Corte cantonale ha negato ad A.________ la legittimazione giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP a presentare il reclamo, siccome egli non era danneggiato personalmente e direttamente dal prospettato reato di falsità in documenti, unico reato oggetto dell'impugnativa; 
che la CRP non è quindi entrata nel merito del suo gravame, dichiarandolo irricevibile per la mancanza di un interesse giuridicamente protetto all'annullamento del decreto di abbandono riguardo al suddetto reato; 
che, in questa sede, il ricorrente sarebbe quindi abilitato a fare valere che la Corte cantonale si sarebbe rifiutata a torto di entrare nel merito del suo reclamo (DTF 136 IV 41 consid. 1.4; sentenza 6B_1427/2019 del 13 marzo 2020 consid. 3.1, in: RtiD II-2020 pag. 236 segg.); 
che l'oggetto del litigio dinanzi al Tribunale federale è infatti circoscritto alla questione del diniego della legittimazione del ricorrente ad aggravarsi contro il decreto di abbandono; 
che il ricorrente espone tuttavia unicamente argomenti concernenti il merito della controversia, ribadendo che l'utilizzo abusivo della sua firma da parte dei denunciati realizzerebbe gli estremi di un comportamento penalmente rilevante; 
che, con tali argomentazioni, egli non fa però valere la violazione degli art. 382 cpv. 1 e 115 cpv. 1 CPP e non spiega quindi con una motivazione specifica, conforme alle esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF, per quali ragioni la Corte cantonale avrebbe violato il diritto negandogli la legittimazione ricorsuale; 
che, in particolare, il ricorrente non si confronta specificatamente con la considerazione della Corte cantonale secondo cui non lui, ma soltanto la società D.________ SA, ora in liquidazione, sarebbe stata personalmente e direttamente lesa dal prospettato reato di falsità in documenti; 
che, pertanto, il ricorso, non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF); 
che non si assegnano ripetibili agli opponenti, non invitati a presentare una risposta al ricorso (art. 68 cpv. 1 LTF); 
 
 
per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatore, e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 25 maggio 2021 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Denys 
 
Il Cancelliere: Gadoni