Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_283/2023  
 
 
Sentenza del 18 ottobre 2023  
 
III Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Parrino, Presidente, 
Moser-Szeless, Beusch, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Lorenzo Fornara, 
 
ricorrente, 
 
contro 
 
Consimo, Cassa di compensazione 66 SSIC, 
Sumatrastrasse 15, 8042 Zurigo, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 
(rendita di vecchia), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 13 marzo 2023 (30.2023.2). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
A.________, nato il 4 luglio 1957, ha beneficiato di una rendita intera d'invalidità mensile dal 1° gennaio 2007 di fr. 1'165.- (calcolata sulla base di un reddito annuo determinante di fr. 67'626.- e di una scala 25) e dal 1° dicembre 2012 di fr. 1'077.- (calcolata sulla base di un reddito annuo di fr. 64'032.- e di una scala 25), considerato il ricalcolo dovuto al diritto anche per la moglie alla rendita d'invalidità. Il 25 marzo 2022 A.________ ha formulato una domanda di rendita di vecchiaia, considerato che in data 4 luglio 2022 avrebbe raggiunto l'ètà pensionabile. Con decisione del 29 luglio 2022, confermata con decisione su opposizione del 7 dicembre 2022, la Cassa di compensazione 66 SSIC (di seguito Cassa) ha riconosciuto a A.________ dal 1° agosto 2022 il diritto alla rendita AVS calcolata sulla base dei parametri della prestazione AI, aggiornati al 2022, per un importo mensile di fr. 1'260.-. 
 
B.  
Con ricorso del 24 gennaio 2023 A.________ è insorto al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, domandando una rendita di vecchiaia di almeno fr. 1'512.- mensili. 
Con sentenza del 13 marzo 2023 il Tribunale cantonale ha respinto il gravame dell'assicurato e confermato la pronuncia della Cassa. 
 
C.  
ll 27 aprile 2023 (timbro postale) A.________ inoltra un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, con cui chiede l'annullamento della sentenza cantonale del 13 marzo 2023 e delle decisioni della Cassa. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza cantonale, come pure delle pronunce della Cassa. L'insorgente formula pertanto conclusioni di natura cassatoria; il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale ha però carattere riformatorio (art. 107 cpv. 2 LTF) e deve contenere, fra l'altro, le conclusioni sul merito della vertenza. Il ricorso presentato dal ricorrente è tuttavia ammissibile, visto che, sulla base delle motivazioni contenute nel memoriale ricorsuale, si può comunque dedurre che conclude per il riconoscimento di una rendita AVS mensile di fr. 1'562.- (DTF 137 II 313 consid. 1.3; 136 V 131 consid. 1.2). 
 
2.  
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto (DTF 145 V 188 consid. 2) o in violazione del diritto nel senso dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). 
 
3.  
 
3.1. L'oggetto della lite concerne l'importo della rendita di vecchiaia di A.________ dal 1° agosto 2022, in sostituzione della rendita AI percepita dal 1° gennaio 2007.  
 
3.2. In caso di commutazione di una rendita d'invalidità con una di vecchiaia, l'art. 33 bis cpv. 1 LAVS prevede che le rendite AVS che sostituiscono una rendita AI sono calcolate fondandosi sugli stessi elementi che per la rendita d'invalidità, se deriva un vantaggio all'avente diritto. In concreto si effettua un calcolo comparativo, ovvero uno secondo i parametri AI e uno secondo quelli AVS, vale a dire come se il beneficiario non avesse mai percepito una prestazione AI. L'assicurato ha diritto all'importo più favorevole. Per il calcolo dell'importo della rendita d'invalidità e di quella di vecchiaia si adotta lo stesso sistema, ovvero sia la rendita di vecchiaia che quella d'invalidità sono calcolate sulla base della durata contributiva e del reddito annuo. I parametri non sono però gli stessi. La durata contributiva della rendita di vecchiaia - occorre almeno un anno intero di computo (art. 29 cpv. 1 LAVS) - decorre dal 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto 20 anni fino al 31 dicembre che precede l'età pensionabile scelta e il reddito annuo medio determinante si compone della media rivalutata del reddito assicurato nonché degli accrediti per compiti educativi o d'assistenza (art. 29 bis cpv. 1 LAVS e art. 29 quater LAVS), diviso per gli anni di contribuzione. La durata contributiva della rendita d'invalidità - sono necessari almeno tre anni di contributi (art. 36 cpv. 1 LAI) - è quella fino all'anno precedente l'insorgere dell'invalidità (art. 29 bis cpv. 1 LAVS applicabile in conformità del rinvio dell'art. 36 cpv. 2 LAI) e il reddito determinante è quello percepito dalla persona invalida. Per il resto, nei considerandi della sentenza impugnata il Tribunale cantonale ha già esposto in modo dettagliato le norme legali e la prassi disciplinanti la materia. A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.  
 
4.  
 
4.1. Dagli accertamenti e dai calcoli del Tribunale cantonale emerge che per quanto attiene ai parametri AVS, la rendita di vecchiaia del ricorrente va determinata sulla base degli anni complessivi di contribuzione, ovvero 31 anni e 10 mesi, corrispondenti alla scala di rendita 31 e su un reddito annuo medio per il 2022 di fr. 37'284.-, rispettivamente di fr. 38'718.-, compresi gli accrediti educativi. La rendita AVS risultante ammonterebbe a fr. 1'192.-, rispettivamente a fr. 1'214.- mensili.  
Per quanto attiene invece ai parametri AI, la rendita va calcolata considerando una scala di rendita 25 (in quanto il periodo di contribuzione determinante è quello fino all'anno precedente l'insorgere dell'evento assicurato, in concreto fino al 31 dicembre 2006) e un reddito annuo medio per il 2022 di fr. 73'134.-. La rendita AI risultante ammonterebbe a fr. 1'260.- mensili, importo superiore rispetto all'uso dei criteri AVS. 
 
4.2. Il ricorrente censura l'accertamento operato dalla Corte cantonale in quanto sarebbe fondato su una base di calcolo errata. Egli non contesta di per sé gli importi constatati dall'autorità giudiziaria precedente, ovvero le basi di calcolo che sono servite a determinare le rendite di vecchiaia e d'invalidità, ma pretende la messa a confronto della scala di reddito 31 riconosciuta nell'ambito della rendita AVS con il reddito medio annuo di fr. 73'134.- ritenuto nel calcolo della rendita d'invalidità, ottenendo così una rendita mensile di fr. 1'562.-. Egli stravolge dunque quanto prescritto dall'art. 33 bis cpv. 1 LAVS, ovvero il calcolo comparativo tra la rendita AI calcolata secondo i criteri AI e la rendita AVS conteggiata secondo le regole AVS. Il ricorrente non merita pertanto tutela nel suo ragionamento in quanto contrario al diritto federale, ovvero all'art. 33 bis LAVS (cfr. consid. 4.1). Le conclusioni del Tribunale cantonale secondo cui gli importi calcolati con i criteri AVS sono inferiori rispetto a quelli determinati con i paramentri AI e che dunque era giustificato continuare a versare la rendita di vecchiaia sulla base degli elementi di calcolo della rendita AI merita conferma.  
 
5.  
Ne consegue che il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono essere poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 18 ottobre 2023 
 
In nome della III Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi