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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_1018/2020  
 
 
Sentenza del 26 maggio 2021  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Herrmann, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Autorità regionale di protezione 9 sede di 
Torricella-Taverne, via alla Chiesa, 6808 Torricella. 
 
Oggetto 
curatela (costi, mercede del curatore), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 12 novembre 2020 dal Presidente della Camera di protezione del 
Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2020.132). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
In favore di A.A.________ è stata istituita in via cautelare una curatela di rappresentanza nel senso dell'art. 394 CC, con lo scopo di segnatamente rappresentarlo nei procedimenti civili e amministrativi, e il suo esercizio dei diritti civili in ambito giudiziario è stato limitato (v. sentenze 5A_649/2020 e 5A_650/2020 del 4 gennaio 2021). 
 
2.  
Con decisione 15 settembre 2020 l'Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne ha messo a carico di A.A.________ i costi generati dal suo ricovero coatto a scopo di perizia e la mercede chiesta dal curatore di rappresentanza Francesco Santoro pari a complessivi fr. 9'913.55. Con decisione di pari data l'autorità di protezione ha inoltre messo a carico dell'interessato la mercede chiesta dal curatore di rappresentanza avv. Pascal Cattaneo pari a fr. 13'221.30. 
A.A.________ e la moglie B.A.________ hanno impugnato tali decisioni mediante reclamo 9 ottobre 2020. 
 
Con sentenza 12 novembre 2020 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo nella misura della sua ammissibilità. Il Presidente ha segnatamente osservato che il ricovero a scopo di perizia e la nomina dei curatori non possono essere rimessi in discussione (non essendo oggetto delle decisioni 15 settembre 2020 dell'autorità di protezione) e che non si vede per quale motivo il curatore Francesco Santoro non debba essere remunerato per l'attività svolta nel lasso di tempo in cui è stato operativo e nemmeno per quale motivo la richiesta di mercede presentata dall'avv. Pascal Cattaneo possa configurare i reati penali ipotizzati dai coniugi A.________. 
 
3.  
Con ricorso 7 dicembre 2020 A.A.________ e B.A.________ hanno impugnato la sentenza 12 novembre 2020 dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullare tale sentenza e " tutte le risoluzioni emesse dall'Autorità regionale di protezione 9". Essi hanno anche chiesto di conoscere in via anticipata l'ammontare delle spese giudiziarie e la composizione della Corte giudicante e (implicitamente) di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria, nonché invitato i Giudici federali Herrmann (Presidente) e von Werdt e la Cancelliera Antonini ad astenersi dal giudizio per avere già partecipato a decisioni precedenti. 
Le loro ulteriori conclusioni (volte per esempio alla sospensione delle misure di protezione adottate nei confronti di A.A.________, alla destituzione dei curatori, all'assegnazione di risarcimenti danni oppure alla pronuncia di misure disciplinari nei confronti di curatori e magistrati) risultano invece di primo acchito inammissibili, poiché esulano dall'oggetto del presente litigio. 
 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
4.  
Con il medesimo allegato 7 dicembre 2020 A.A.________ e B.A.________ hanno impugnato anche un'altra sentenza emanata il 27 ottobre 2020 dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello. Tale ricorso è stato trattato separatamente (v. sentenza 5A_1017/2020 pronunciata in data odierna). 
 
5.  
La questione della capacità processuale di A.A.________, il quale ha inoltrato personalmente il gravame all'esame (v. supra consid. 1), può essere lasciata aperta, dato che tale gravame, come si vedrà in seguito, sfugge comunque a un esame di merito. 
 
6.  
Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 con rinvii). 
 
La domanda di " astensione " rivolta ai già menzionati Giudici federali e alla sottoscritta Cancelliera dall'intervenire nel presente giudizio è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusa ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF. Contrariamente a quanto ritengono i ricorrenti, dalla partecipazione a decisioni terminate con un esito a loro sfavorevole non può essere dedotta alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF). In tali circostanze, la domanda può essere evasa dal Presidente e dalla Cancelliera di cui è chiesta la ricusa, prescindendo dall'avvio della procedura prevista all'art. 37 LTF (v. sentenza 2F_12/2008 del 4 dicembre 2008 consid. 2.1 con rinvii). Il Giudice federale von Werdt non è in ogni modo chiamato a statuire sul rimedio all'esame. 
 
7.  
La sentenza cantonale è stata pronunciata in una causa di carattere pecuniario (v. sentenza 5A_200/2021 del 27 aprile 2021 consid. 1.1 con rinvio) il cui valore di lite non raggiunge la soglia di fr. 30'000.-- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF e, contrariamente a quanto sembrano pretendere i ricorrenti, la controversia non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale ai sensi dell'art. 74 cpv. 2 lett. a LTF. La sentenza impugnata è quindi unicamente suscettiva di un ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF). 
 
7.1. Con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se la parte ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). La parte ricorrente deve pertanto spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2).  
 
Nella confusa e inutilmente prolissa impugnativa all'esame, i ricorrenti si limitano a vagamente discutere i costi delle misure di protezione adottate in favore di A.A.________ e a genericamente rimproverare all'autorità precedente svariate inadeguatezze procedurali o inesattezze nell'accertamento dei fatti, ma non spiegano in modo comprensibile in che modo la sentenza impugnata violerebbe i loro diritti costituzionali. Il ricorso non soddisfa pertanto le severe esigenze di motivazione dei combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF
 
7.2. Il gravame risulta peraltro di primo acchito irricevibile (v. combinati art. 114 e 75 cpv. 1 LTF) nella misura in cui i ricorrenti nemmeno criticano la sentenza di ultima istanza cantonale, bensì discutono le decisioni dell'Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne o questioni del tutto estranee alla presente vertenza (come l'operato dei curatori oppure di altre autorità in cause distinte).  
 
8.  
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a-b LTF. 
Nel caso concreto si può eccezionalmente rinunciare al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Ciò rende priva di oggetto la (implicita) domanda di assistenza giudiziaria. Non si giustifica assegnare né ripetibili né "indennità di inconvenienza". 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione ai ricorrenti, all'Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne, al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e per conoscenza al curatore avv. Pascal Cattaneo. 
 
 
Losanna, 26 maggio 2021 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini