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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_707/2018  
 
 
Sentenza del 22 ottobre 2018  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Maillard, Presidente, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino (USSI), Viale Officina 6, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assistenza sociale (presupposto processuale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 10 settembre 2018 (42.2018.17). 
 
 
Visti:  
il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino emesso il 10 settembre 2018 con cui ha confermato la non concessione di prestazioni assistenziali per assenza di domicilio in Svizzera del ricorrente, 
il ricorso del 12 ottobre 2018 (timbro postale) con cui chiede la concessione di prestazioni assistenziali, 
 
 
considerando:  
che il ricorso al Tribunale federale è ammissibile soltanto per violazione del diritto svizzero (art. 95 e 96 LTF) o accertamento manifestamente inesatto dei fatti (art. 97 LTF), 
che il diritto dell'assistenza sociale, eccezion fatte per la legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (LAS; RS 851.1) e alcune disposizioni della legge federale concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (LSEst; RS 195.1), peraltro non invocate, è retto dal diritto cantonale, 
che, fatta eccezione di eventualità non realizzate in concreto (art. 95 lett. c e d LTF), la violazione del diritto cantonale non è un motivo di ricorso al Tribunale federale, potendo tutt'al più essere censurata soltanto una sua applicazione arbitraria (art. 9 Cost.; 138 V 67 consid. 2.2 pag. 69), 
che a norma dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 95 e 96 LTF) o contiene accertamenti manifestamente errati (art. 97 cpv. 1 LTF), 
che il ricorrente si limita in poche righe a persistere nelle sue conclusioni, a descrivere la propria situazione personale e a ripetere la propria opinione, senza sostenere alcun arbitrio, 
che il ricorso d'acchito sfugge a ogni esame di merito, siccome non sufficientemente motivato, 
che l'esame dei nuovi fatti e del cambiamento di circostanze dopo l'emanazione del giudizio impugnato e descritti nella lettera del 9 ottobre 2018 compete in ogni caso all'USSI, autorità amministrativa di primo grado (cfr. sentenza 1P.513/2004 del 14 luglio 2005 consid. 2.2 con riferimenti, in RtiD 2006 I n. 11), 
che il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che in via eccezionale si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. 
 
 
Lucerna, 22 ottobre 2018 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Maillard 
 
Il Cancelliere: Bernasconi