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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_539/2018  
 
 
Sentenza del 24 ottobre 2018  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Merkli, Presidente, 
Eusebio, Kneubühler, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Enrico Germano e dalla MLaw Angela Decristrophoris, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico della Confederazione. 
 
Oggetto 
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale 
al Brasile, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 2 ottobre 2018 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (RR.2018.161-162-163). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
In data 4 settembre 2017 la Procura della Repubblica di Rio Grande do Sul (Brasile) ha inoltrato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale nell'ambito di un procedimento penale avviato tra l'altro nei confronti di B.________Corp. e di A.________ per riciclaggio di denaro. 
 
B.   
Con tre decisioni di chiusura del 17 aprile 2018, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha autorizzato la trasmissione all'autorità richiedente di documentazione riguardante tre relazioni presso tre istituti di credito intestate a A.________. Questi è insorto dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (CRP), che, congiunte le cause, con giudizio del 2 ottobre 2018 ha respinto i ricorsi in quanto ammissibili. 
 
C.   
Contro questa sentenza A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, concesso al gravame l'effetto sospensivo, di annullarla e di riformarla nel senso di respingere la domanda di assistenza e di non trasmettere determinati documenti all'autorità estera, subordinatamente di rinviare la causa alla CRP. 
 
Non sono state chieste osservazioni al gravame. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 143 IV 357 consid. 1).  
 
1.2. Avverso le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne tra l'altro un sequestro o la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 142 IV 250 consid. 1.3 pag. 254).  
 
1.3. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e 1.3.2). Conformemente all'art. 42 cpv. 2 LTF, spetta ai ricorrenti, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (DTF 139 IV 294 consid. 1.1). Secondo l'art. 109 cpv. 1 LTF, la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi sottoposti alle esigenze dell'art. 84 LTF.  
 
2.  
Il ricorrente sostiene, a torto come si vedrà, che si sarebbe in presenza di una questione di principio, perché si tratterrebbe di sapere se il MPC sia autorizzato a trasmettere la documentazione bancaria di conti di cui egli è titolare, sebbene dalla rogatoria non risulterebbe ch'egli sia la persona toccata dalle richieste estere. Il Tribunale federale dovrebbe inoltre esprimersi sulla portata del principio di proporzionalità, poiché, al dire del ricorrente, la CRP avrebbe applicato un'unica via interpretativa, non considerando asserite, ma per nulla precisate divergenti linee giurisprudenziali. 
 
Ora, contrariamente al generico assunto ricorsuale, la CRP ha rettamente applicato il principio di proporzionalità, in particolare quello della cosiddetta utilità potenziale, senza scostarsi dalla relativa giurisprudenza. Al riguardo osservato che il procedimento penale brasiliano è aperto anche nei confronti del ricorrente, essa ha anche e compiutamente esposto perché le relazioni bancarie litigiose sono connesse con le richieste oggetto della rogatoria e utili per far progredire il procedimento penale estero, argomenti con i quali il ricorrente, disattendendo peraltro il suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF; DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine pag. 368), non si confronta. 
 
 
3.   
Ne segue che, non trattandosi di un caso particolarmente importante, il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
L'emanazione della sentenza di merito rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo, effetto peraltro previsto per legge (art. 103 cpv. 2 lett. c LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria. 
 
 
Losanna, 24 ottobre 2018 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Merkli 
 
Il Cancelliere: Crameri