Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_710/2023  
 
 
Sentenza del 21 dicembre 2023  
 
IV Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Wirthlin, Presidente, 
Cancelliere Colombi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ SA, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, piazza Governo, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro la disoccupazione 
(presupposto processuale), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 2 ottobre 2023 (38.2023.40-41). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con decisioni su opposizione del 7 giugno 2023, la Sezione del lavoro del Cantone Ticino ha confermato le sue precedenti decisioni con cui aveva sollevato opposizione al lavoro ridotto preannunciato da A.________ SA per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021, rispettivamente dal 1° gennaio al 31 marzo 2022. A mente dell'amministrazione non era stato reso verosimile che la perdita di lavoro fosse riconducibile alla pandemia COVID-19 o allo scoppio del conflitto in Ucraina. La stessa non era inoltre inevitabile dato che l'azienda aveva assunto ulteriore personale nel periodo in questione. 
 
B.  
A.________ SA è insorta contro le decisioni su opposizione del 7 giugno 2023 dinanzi al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, congiunte le cause, ha respinto i ricorsi con sentenza del 2 ottobre 2023. 
 
C.  
Contro tale sentenza A.________ SA presenta un "ricorso di diritto pubblico". 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (cfr. DTF 144 II 84 consid. 1).  
 
1.2. L'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF stabilisce che il ricorso al Tribunale federale, per essere ammissibile (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti. È necessario confrontarsi specificatamente con i considerandi della sentenza impugnata e spiegare in dettaglio quali disposizioni siano state violate dall'autorità inferiore e perché (DTF 134 V 53 consid. 3.3; 133 IV 286 consid. 1.4). Il rinvio ad uno scritto anteriore è inammissibile (DTF 140 III 115 consid. 2; sentenza 8C_216/2023 del 13 settembre 2023 consid. 4.3), così come insufficiente è la semplice ripetizione del proprio punto di vista o la mera affermazione che il giudizio impugnato sia sbagliato (sull'inammissibilità di critiche appellatorie, cfr. DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 144 V 50 consid. 4.2; 137 V 57 consid. 1.3).  
 
2.  
 
2.1. La Corte cantonale ha constatato che, nei periodi in cui erano pendenti le richieste di indennità per lavoro ridotto (ILR), la ricorrente aveva assunto due nuovi parrucchieri a sostituzione di un impiegato anziché impiegare il personale restante, per cui la perdita di lavoro non era inevitabile (cfr. sentenza 8C_273/2022 dell'8 febbraio 2023 consid. 6.2). La contestazione secondo cui le ILR concernevano essenzialmente tre ricezionisti non permetteva di comprendere in che modo venisse assicurato il coordinamento tra i parrucchieri e la clientela. Qualora fossero i parrucchieri ad occuparsene, la perdita di lavoro non risultava inevitabile in ragione delle nuove assunzioni; se invece non si trattava di un'attività essenziale, non spettava ad ogni modo alle ILR sostenere un esubero di personale (cfr. sentenza C 302/05 del 25 luglio 2007 consid. 6.2). La ricorrente non aveva inoltre comprovato che il lavoro ridotto fosse stato causato dalla pandemia o dalla guerra in Ucraina.  
 
2.2. Rinviando al contenuto dei propri ricorsi dinanzi all'istanza precedente, la ricorrente lamenta una distorsione dei fatti e la mancata comprensione delle proprie censure, senza tuttavia dimostrare l'arbitrio nell'accertamento dei fatti o la violazione del diritto nell'operato dei giudici cantonali.  
 
2.3. Il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte e pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, deve essere dichiarato inammissibile.  
 
3.  
Viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). 
 
 
Lucerna, 21 dicembre 2023 
 
In nome della IV Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Wirthlin 
 
Il Cancelliere: Colombi