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Regesto

Art. 49, 109 e 122 Cost.; § 34 Cost./BS; § 8a cpv. 3 lett. a della legge del Cantone di Basilea Città del 5 giugno 2013 sulla promozione dell'alloggio (WRFG); controllo astratto delle norme; diritto di ritorno dei conduttori dopo un risanamento.
La disposizione cantonale litigiosa prevede, in periodi di penuria di alloggio, un obbligo di autorizzazione per i progetti di trasformazione, di rinnovo e di risanamento. Il rilascio di questa autorizzazione dipende dalla concessione ai precedenti conduttori del diritto di rientrare nell'immobile risanato o trasformato (consid. 4.4). Compatibilità della norma con la Costituzione cantonale come alla garanzia conferita (consid. 4.4.2 e 4.4.3). Metodi per distinguere il diritto privato e il diritto pubblico (consid. 4.4.4). Il previsto diritto di ritorno, concesso in modo generale, è di natura civile e interviene direttamente nel rapporto tra locatore e conduttore, disciplinato esaustivamente dal diritto federale. Annullamento della disposizione, siccome viola la preminenza del diritto federale (consid. 4.4.5).

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références

Article: Art. 49, 109 e 122 Cost., § 34 Cost./BS