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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_835/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza dell'8 dicembre 2014  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Mathys, Presidente, 
Eusebio, Jacquemoud-Rossari, Denys, 
Viscione, Giudice supplente, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
3. C.A.________, 
4. D.A.________, 
5. E.________SA, 
tutti patrocinati dall'avv. Anne Schweikert, 
ricorrenti, 
 
contro  
 
1.  Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,  
2. F.________, 
patrocinato dall'avv. Sabrina Gendotti, 
3. G.________, 
4. I.________, 
5. J.________, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Procedimento penale, decreto di abbandono, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
il 28 luglio 2014 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 9 ottobre 2011 è stato distribuito pubblicamente un giornale intitolato K.________, che era un'imitazione satirica dell'omonimo settimanale domenicale. Sull'ultima pagina, nella parte centrale, figurava la frase "Ringraziamo le famiglia E.________ e tutte le inserzioniste che sostengono il partito M.________", affiancata da una fotografia che ritraeva la famiglia A.________ accanto ad una torta per celebrare i 25 anni di attività della ditta. Nella parte superiore della pagina a lato del marchio E.________SA compariva la scritta "Premiamo la tua fedeltà!". Nella metà inferiore figuravano 17 annunci erotici di altrettante prostitute, con fotografie, descrizioni e numeri di telefono. 
 
B.   
Sull'edizione del 6 novembre 2011 del settimanale domenicale L.________, l'avv. F.________ ha dichiarato di essere l'ideatore del "falso K.________", unitamente ad G.________, H.________, I.________ e J.________. 
 
C.   
Il 21 novembre 2011 A.A.________, C.A.________, D.A.________, membri del consiglio di amministrazione della E.________SA, nonché B.A.________ e la stessa E.________SA hanno presentato al Ministero pubblico del Cantone Ticino una denuncia penale contro ignoti per i reati di ingiuria, calunnia, violazione della legge sulla concorrenza sleale e violazione del diritto al marchio. 
 
D.   
Con scritto del 28 novembre 2011, in risposta a una richiesta telefonica del Procuratore pubblico (PP), l'avv. F.________ ha confermato al PP di essere responsabile della pubblicazione del "falso K.________", unitamente alle altre quattro persone citate. Con decisione del giorno successivo, il PP ha decretato il non luogo a procedere, non ritenendo adempiuti gli elementi costitutivi dei reati. 
 
E.   
Con sentenza dell'11 ottobre 2012, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ha respinto, in quanto ricevibile, un reclamo dei denuncianti contro detto decreto. Adito da questi ultimi, il Tribunale federale ha annullato il giudizio cantonale con sentenza 1B_703/2012 dell'11 marzo 2013 (parzialmente pubblicata in: RtiD II-2013, pag. 283 segg.). Rilevando in particolare che gli ideatori della pubblicazione litigiosa non erano stati sentiti, che non erano state eseguite indagini e che i denuncianti non avevano potuto esprimersi sui nominativi degli ideatori, il Tribunale federale ha ravvisato una violazione dell'art. 310 cpv. 1 lett. a CPP e del diritto di essere sentiti dei ricorrenti. Ha quindi rinviato la causa alla precedente istanza per una nuova decisione nel senso dei considerandi. 
 
F.   
Ripresa la procedura, il PP ha chiesto per iscritto agli imputati se dichiaravano di essere gli autori del "falso K.________", invitandoli a produrre un memoriale difensivo in sostituzione dell'interrogatorio. Essi hanno dato seguito alla richiesta del PP, comunicandogli in particolare che si assumevano la responsabilità della pubblicazione, che avevano agito a fini esclusivamente politici e che rinunciavano ad un interrogatorio, nell'ambito del quale si sarebbero peraltro limitati a confermare il contenuto dei loro scritti. Le prese di posizione degli imputati sono poi state trasmesse dal PP ai denuncianti, i quali, invocando il loro diritto al contraddittorio, gli hanno chiesto di indire l'interrogatorio degli imputati. 
 
G.   
Dopo un ulteriore scambio di scritti, nell'ambito del quale i denuncianti hanno in particolare ribadito la loro richiesta di citare le parti ad un interrogatorio, il PP ha chiuso l'istruzione e, con decreto del 31 gennaio 2014, ha disposto l'abbandono del procedimento penale nei confronti di F.________, G.________, H.________, I.________ e J.________. 
 
H.   
Con sentenza del 28 luglio 2014, la CRP ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, un reclamo presentato dai denuncianti contro il decreto di abbandono. 
 
I.   
A.A.________, B.A.________ e C.A.________, D.A.________ e la E.________SA impugnano questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di rinviare la causa alla Corte cantonale, affinché proceda secondo i considerandi. I ricorrenti, precisato che il ricorso non concerne H.________, nel frattempo deceduto, fanno valere la violazione del loro diritto di essere sentiti, l'accertamento arbitrario dei fatti e la lesione degli art. 28 cpv. 2, 174, 177 CP, art. 319 CPP, art. 3 LCSl e art. 61 LPM
 
 
J.   
La Corte cantonale si rimette al giudizio del Tribunale federale. Il PP, come pure gli opponenti F.________, G.________ e J.________ postulano la reiezione del ricorso. I.________ ha presentato una risposta tardiva, che non viene pertanto presa in considerazione. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. La decisione impugnata conferma il decreto di abbandono e pone quindi fine al procedimento penale. Si tratta di una decisione finale pronunciata in materia penale dall'autorità cantonale di ultima istanza, contro la quale è ammissibile il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1, 80 cpv. 1 e 90 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF). La legittimazione dei ricorrenti è adempiuta sia giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF sia in quanto parti nella procedura, nella misura in cui censurano la violazione del loro diritto di essere sentiti (cfr. sentenza 1B_703/2012, citata, consid. 1).  
 
1.2. La competenza di questa Corte è data dall'art. 33 lett. c del regolamento del Tribunale federale del 20 novembre 2006, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2013 (RTF; RS 173.110.131).  
 
2.  
 
2.1. I ricorrenti lamentano la violazione del diritto di essere sentiti, siccome il PP non ha proceduto all'audizione degli imputati, limitandosi a chiedere loro di presentare un memoriale scritto. Ritengono segnatamente disatteso il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, in particolare di assistere all'interrogatorio degli imputati e di porre loro domande.  
 
2.2. Questa censura deve essere esaminata prioritariamente, poiché il diritto di essere sentito ha natura formale e la sua lesione comporta di regola l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalla fondatezza del gravame nel merito (DTF 137 I 195 consid. 2.2; 135 I 187 consid. 2.2 e rinvii).  
Il diritto di essere sentito delle parti nel procedimento penale è garantito in generale dall'art. 107 CPP. La garanzia assicura all'interessato la facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica e comprende il diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di partecipare alla loro assunzione, o perlomeno di potersi esprimere sui risultati, in quanto possano influire sul giudizio che dovrà essere preso (DTF 132 V 387 consid. 3.1; 129 V 73 consid. 4.1; 127 III 576 consid. 2c e rinvii). Secondo l'art. 147 cpv. 1 prima frase CPP, le parti hanno il diritto di presenziare all'assunzione delle prove da parte del pubblico ministero e del giudice, come pure di porre domande agli interrogati (cfr. DTF 139 IV 25 consid. 4.2; sentenza 6B_280/2014 del 1° settembre 2014 consid. 1.2). L'art. 145 CPP prevede che l'autorità penale può invitare chi deve essere o è stato interrogato a consegnare un rapporto scritto in vece o a complemento dell'interrogatorio. Questa disposizione, richiamata dal PP nel corso dell'istruzione e da alcuni opponenti in questa sede nelle rispettive risposte, deve tuttavia essere applicata con riserbo. Essa si riferisce infatti innanzitutto a costellazioni di casi particolarmente complessi o di reati commessi secondo modalità identiche e con molteplici danneggiati, ai quali può essere utile, per risparmiare tempo, inviare un questionario o chiedere un complemento per iscritto. La possibilità di fare capo a un rapporto scritto può inoltre giustificarsi nel caso di informazioni tecniche, che si comunicano meglio per iscritto che oralmente. Occorre comunque dare prova di ritegno nel fare uso di questa facoltà, che rimane un'eccezione in particolare nei confronti dell'imputato e di altre persone per le quali anche l'impressione personale riveste una certa importanza. La consegna di rapporti scritti non deve comportare una restrizione dei diritti delle parti, segnatamente quando le stesse chiedono che gli interessati siano interrogati anche oralmente. Del resto, il procedimento penale rimane incentrato sull'interrogatorio orale e l'autorità penale è tenuta ad accertare la verità ed a chiarire eventuali contraddizioni conformemente a quanto stabilito dagli art. 139 cpv. 1 e 143 cpv. 5 CPP (cfr. messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale, del 21 dicembre 2005, in: FF 2006, pag. 1092; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2aed., 2013, pag. 254; DANIEL HÄRING, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 seg., n. 6 seg. e n. 10 seg. all'art. 145). 
 
2.3. In concreto, i ricorrenti hanno chiesto più volte al magistrato inquirente che gli imputati fossero citati personalmente per un interrogatorio nell'ambito del quale fosse garantito il contraddittorio. Il PP non ha tuttavia dato seguito alla richiesta, senza che esistessero fondati motivi per sostituire l'interrogatorio degli imputati con un loro rapporto scritto. Tale modo di procedere ha peraltro comportato uno scambio di allegati laborioso e pertanto un dispendio di tempo maggiore rispetto alla procedura ordinaria. Il fatto che gli imputati avrebbero prospettato di avvalersi del loro diritto di non rispondere non dispensava il PP dal procedere nei suoi incombenti, interrogando personalmente gli imputati e garantendo alle parti il diritto di partecipare e di porre eventuali domande agli interrogati conformemente all'art. 147 cpv. 1 CPP. Contrariamente al parere di un opponente, poco importa al riguardo che la domanda di interrogare gli imputati non sia stata ancora formalmente ribadita dai denuncianti nel contesto della chiusura dell'istruzione, quale istanza probatoria giusta l'art. 318 cpv. 1 CPP. La domanda era infatti stata presentata più volte in precedenza e il PP si era già espresso al proposito in corso di procedura, respingendo esplicitamente la richiesta con decisione del 20 novembre 2013: in tali circostanze, una nuova, identica, istanza probatoria si sarebbe rivelata fine a sé stessa.  
Né entra qui in considerazione la possibilità, richiamata dalla Corte cantonale, di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove, rinunciando ad assumere quelle irrilevanti che non potrebbero mutare l'esito del giudizio. Nella fattispecie, non si tratta infatti di rinunciare alla deposizione degli imputati, in quanto mezzo di prova superfluo, bensì di assumere la loro deposizione rispettando le regole di procedura e i diritti delle parti. Nelle esposte circostanze, risulta quindi che la garanzia del diritto di essere sentiti dei ricorrenti è stata disattesa dalle istanze cantonali, sicché la decisione impugnata deve essere annullata già per questo motivo. 
Per motivi di celerità del procedimento penale (cfr. art. 5 cpv. 1 CPP), si giustifica nondimeno esaminare ulteriori censure. 
 
3.  
 
3.1. I ricorrenti ritengono violato il loro diritto di essere sentiti anche per il fatto che il PP avrebbe modificato la sua posizione solo con il decreto di abbandono, ritenendo che gli imputati non fossero gli autori materiali della pubblicazione (cfr. art. 28 cpv. 1 CP), ma soltanto le persone responsabili della stessa (cfr. art. 28 cpv. 2 CP). Adducono che la qualifica di autori della pubblicazione non sarebbe stata messa in discussione in precedenza, né sarebbe stato ipotizzato il reato di mancata opposizione a una pubblicazione punibile giusta l'art. 322bis CP.  
 
3.2. La questione di sapere se, nella fattispecie, gli imputati sono stati gli autori della pubblicazione o le sue persone responsabili presuppone tuttavia accertamenti relativi al loro ruolo e a quello di eventuali altre persone, che potranno se del caso ancora essere eseguiti nel prosieguo della procedura, anche a dipendenza dell'esito degli interrogatori. La censura diviene quindi priva di oggetto in questa sede e non deve essere esaminata oltre.  
 
4.  
 
4.1. I ricorrenti sostengono che la Corte cantonale avrebbe applicato a torto alla fattispecie la giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui occorre valutare con un certo riserbo le lesioni dell'onore commesse nell'ambito del dibattito politico e della satira. Adducono che gli imputati non potrebbero prevalersi di tale giurisprudenza, siccome il "falso K.________" sarebbe stato pubblicato in modo anonimo e ritengono che non si tratterebbe di un caso di satira politica, giacché essi non sono attori politici né rappresentanti di un partito né altrimenti implicati nel dibattito politico.  
 
4.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di delitti contro l'onore giusta gli art. 173 segg. CP, nella discussione politica, una simile lesione deve essere ammessa con riserbo e, in caso di dubbio, negata. La libertà di espressione, indispensabile alla democrazia, implica infatti che gli attori del dibattito politico accettino di esporsi ad una critica pubblica, talvolta anche violenta, delle loro opinioni. Non basta quindi sminuire una persona nelle qualità politiche che reputa di possedere. La critica o l'attacco comportano per contro una lesione dell'onore protetto dal diritto penale, se, nel merito o nella forma, non si limitano a degradare le qualità dell'uomo politico e il valore della sua azione, ma sono parimenti idonee ad esporlo al disprezzo in quanto essere umano (DTF 137 IV 313 consid. 2.1.4; 128 IV 53 consid. 1a e riferimenti). Per potersi prevalere di questa giurisprudenza occorre comunque che il dibattito politico sia condotto in modo corretto, ciò che presuppone in particolare che l'identità degli autori di volantini o di manifesti appaia sugli stessi. Chi conduce una campagna elettorale trincerandosi intenzionalmente dietro l'anonimato non può prevalersi della giurisprudenza che impone un riserbo per le sanzioni per oltraggi all'onore perpetrati nell'ambito del dibattito politico (DTF 128 IV 53 consid. 1d).  
 
4.3. In concreto, la Corte cantonale ha rilevato che la pubblicazione del "falso K.________" è avvenuta nel contesto della campagna elettorale per le elezioni federali del 23 ottobre 2011 ed ha ritenuto che, trattandosi di satira politica nell'imminenza delle elezioni, l'adempimento dei presupposti dei reati contro l'onore doveva essere valutato in maniera restrittiva, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale. Tuttavia, nella pubblicazione incriminata non appare l'identità degli autori e i ricorrenti non vi sono attaccati in veste di politici o per avere espresso determinate opinioni politiche, ma in quanto titolari di una società commerciale inserzionista del K.________, accostata alle inserzioni di prostitute. Il semplice fatto che questo periodico sostenga o sia legato a un movimento politico non consente di fare rientrare la fattispecie, relativa alla pubblicazione di inserzioni pubblicitarie di natura commerciale, nel contesto della discussione politica. L'accertamento della Corte cantonale riguardante una controversia di natura politica è quindi infondato.  
 
5.   
Ne segue che il ricorso deve essere accolto. Gli atti sono rinviati alla Corte cantonale, affinché si pronunci nuovamente sulla fattispecie tenendo conto di quanto esposto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico degli opponenti (art. 66 cpv. 1 e art. 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è annullata. La causa è rinviata alla CRP per una nuova decisione nel senso dei considerandi. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico degli opponenti, che rifonderanno ai ricorrenti un'indennità di fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 8 dicembre 2014 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Mathys 
 
Il Cancelliere: Gadoni