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Regesto

Lesione della personalità; portata dei motivi giustificativi (art. 28 cpv. 2 CC) e pubblicazione della sentenza (art. 28a cpv. 2 CC).
Il giudice è tenuto a ponderare accuratamente le dichiarazioni lesive della personalità contenute in articoli di stampa e i motivi giustificativi fatti valere dall'impresa responsabile del mezzo di comunicazione; dichiarazioni lesive della personalità in contrasto con i fatti non possono praticamente mai essere giustificate dalla missione d'informazione della stampa (consid. 3a e 3b). Se il medico curante ha violato un dovere conferitogli ufficialmente, il suo nome può essere menzionato nell'articolo di stampa (consid. 4).
Il testo della sentenza destinato alla pubblicazione deve menzionare i punti del resoconto lesivi della personalità, che sono (rimasti) illeciti e deve essere redatto in modo tale da eliminare l'impressione che l'offesa ha suscitato nei destinatari della comunicazione lesiva (principio della proporzionalità, consid. 5a e 5b).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 28 cpv. 2 CC, art. 28a cpv. 2 CC